Fabbricati non registrati al catasto ed ex rurali

Con i tre Comunicati pubblicati lo scorso 30 dicembre nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in materia di variazioni colturali e di corretto accatastamento di fabbricati (fabbricati non dichiarati e fabbricati non più rurali) l’Agenzia del territorio prosegue l’attività in attuazione delle disposizioni contenute nei commi 33 e 36 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, (L. 286/06), in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili.

Catasto Terreni: Aggiornamento della banca dati catastale in base alle variazioni colturali risultanti dalle dichiarazioni 2008
L’Agenzia procede anche nel 2008 all’aggiornamento della banca dati del catasto terreni (variazioni delle qualità di coltura e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni) sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008 all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), dai soggetti interessati ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.

Si ricorda che:

– gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni interessate con i relativi dati censuari, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato oggi in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina: http://www.agenziaterritorio.it/?id=1372

– I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Fabbricati che non risultano dichiarati al catasto
Con il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è reso disponibile il quinto elenco di particelle di catasto terreni sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati al catasto, individuate anche attraverso un’attività di foto-identificazione condotta in collaborazione con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

I precedenti comunicati sono del: 10 agosto 2007, 26 ottobre 2007, 7 dicembre 2007 e 28 dicembre 2007.

Fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità ai fini fiscali
Attraverso specifici accertamenti, sono stati individuati gli immobili iscritti al catasto terreni per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
Il precedente comunicato è del 28 dicembre 2007.

Per entrambe le categorie di fabbricati sopraindicati, gli elenchi delle particelle iscritte al catasto terreni individuate sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=2381

Si ricorda che sia i fabbricati non dichiarati, sia quelli che hanno perso i requisiti di ruralità devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali, entro sette mesi dalla data di pubblicazione del suddetto Comunicato.

Qualora gli interessati non presentino tali dichiarazioni entro il termine previsto, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico dello stesso, all’accatastamento mediante predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e a notificare i relativi esiti.

L’identificazione dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto è avvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali e successivi processi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali, mentre quella dei fabbricati che hanno perso i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità a fini fiscali è avvenuta attraverso incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle imprese. 

Gli elenchi delle particelle pubblicizzati, per tutte le attività sopra citate, rappresentano il risultato di elaborazioni massive, per cui potrebbero essersi verificate delle incoerenze, con inclusione – in qualche caso – di particelle non rientranti nelle fattispecie oggetto di identificazione o di variazione.

In tal caso, i soggetti interessati possono inviare (anche attraverso il servizio postale) all’Ufficio provinciale competente dell’Agenzia del Territorio una specifica segnalazione utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito web dove è anche un servizio on-line di compilazione e trasmissione del suddetto modello.

Fonte: www.agenziaterritorio.it

 

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