Fotovoltaico: le agevolazioni fiscali

Il conferimento di energia prodotta con impianti fotovoltaici da parte di imprenditori o soggetti IRES a favore del Gestore dei Servizi Elettrici costituisce esercizio di attivita` commerciale.
Quindi, il contributo in conto scambio erogato dal gestore deve essere assoggettato ad IVA e ad imposte dirette.

Questo uno dei chiarimenti contenuti nella RM 13/E del 20 gennaio 2009, con la quale l`Agenzia delle Entrate chiarisce la corretta tassazione, in base alle varie tipologie di contribuenti, del contributo corrisposto dal Gestore dei Servizi Elettrici – GSE – riguardo al cd. “servizio di scambio sul posto“ – SSP.

L`SSP e`, in sostanza, un sistema che consente al proprietario dell`impianto di conferire l`energia prodotta nella rete del gestore dei servizi elettrici e di prelevare, anche in tempi successivi, la quantita` necessaria per i propri bisogni.

L`SSP inizialmente era disciplinato dalla Deliberazione Aeeg 28/2006 che prevedeva, fino al 31 dicembre 2008:
– l`immissione in rete, da parte del titolare dell`impianto fotovoltaico, dell`energia prodotta;
– il prelievo dell`energia necessaria al proprio fabbisogno, senza sostenere dei costi, ovvero pagando soltanto la differenza tra l`energia utilizzata e quella prodotta;
– la possibilita` di vantare eventualmente un credito, da utilizzare nei tre anni successivi, per l`energia prodotta in eccesso rispetto a quella utilizzata.

A partire dal 1° gennaio 2009, a seguito delle modifiche apportate dalla Deliberazione 74/2008, vengono introdotte delle novita` per l`espletamento della procedura relativa all`SSP:
– l`energia prodotta dal titolare dell`impianto fotovoltaico viene conferita interamente nel sistema del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE);
– il GSE vende l`energia direttamente sul mercato;
– l`utente acquista, presso il fornitore territorialmente competente, l`energia necessaria a coprire i propri fabbisogni;
– il GSE provvedera` a rimborsare il produttore per l`acquisto dell`energia, corrispondendo a questo un contributo in conto scambio, che sara` quantificato in misura pari al minore tra il controvalore dell`energia a suo tempo conferita e il valore dell`energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente, al netto dell`IVA pagata.

L`operazione di "scambio sul posto" – cosi` come costruita dalla menzionata delibera n.74/2008 – viene a configurare, a ben vedere, un contratto di vendita di energia in base al quale l`utente s`impegna a conferire l`energia autoprodotta al GSE e quest`ultimo, al contempo, si obbliga a corrispondere all`utente stesso un importo – il contributo in conto scambio.

Gli utenti percettori del contributo in conto scambio si configureranno quindi come percettori e venditori di energia e dovranno rispettare gli obblighi fiscali.

Riguardo a tale contributo erogato dal GSE, con la pronuncia in esame l`Amministrazione Finanziaria si e` pronunciata in riferimento ai diversi trattamenti fiscali, a seconda delle varie categorie di contribuenti:

1- Persona fisica o ente non commerciale:
a) impianti fino a 20 kW di potenza: l`immissione di energia in rete per effetto del servizio di scambio sul posto non concretizza lo svolgimento di una attivita` commerciale abituale e che il relativo contributo in conto scambio erogato dal GSE non assume quindi rilevanza fiscale, ne` ai fini IVA, ne` ai fini delle imposte dirette.

b) impianti di potenza superiore a 20 Kw: l`energia prodotta e immessa in rete dovra` essere considerata come ceduta alla rete medesima nell`ambito di un`attivita` commerciale e il contributo in conto scambio costituira` un corrispettivo rilevante sia ai fini dell`IVA che delle imposte dirette. In tal caso gli utenti,come esercenti di attivita` commerciale, sono sottoposti all`emissione della fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

b) impianti diversi: anche in questo caso, l`energia immessa in rete, per effetto del servizio di scambio sul posto, dovra` essere considerata ceduta alla rete medesima nell`ambito di un`attivita` commerciale, percio` rilevante sia ai fini dell`IVA che delle imposte dirette. Gli utenti, quindi, dovranno emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione;

2- Imprenditore esercente attivita` commerciale o soggetto passivo IRES: il contributo in conto scambio costituisce in ogni caso un corrispettivo rilevante sia ai fini dell`IVA che delle imposte dirette. L`utente dovra` emettere fattura nei confronti del GSE in relazione al corrispettivo di cessione, a prescindere dalla tipologia d`impianto;

3- Lavoratore autonomo: anche in questo caso, il contributo in conto scambio costituisce sempre un corrispettivo rilevante ai fini dell`IVA e delle Imposte Dirette.

Tuttavia, poiche` tale corrispettivo e` relativo allo svolgimento di un`attivita` diversa da quella professionale esercitata, il contribuente dovra` tenere per la produzione e cessione di energia una contabilita` separata e fatturare al GSE l`importo percepito.

A seguito della risoluzione 20/E del 27 gennaio scorso, e` possibile fruire sia della “tariffa incentivante“ per la produzione di energia elettrica, sia del credito d`imposta nella misura del 50% sugli investimenti nelle aree svantaggiate, ma solo con riferimento a quest`ultimo, nella misura del 20% del costo sostenuto.

Qualora il credito d`imposta venga utilizzato in misura superiore al 20%, il contribuente perdera` il beneficio della tariffa incentivante erogata.

Fonte: www.ance.it

 

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