Gare d’appalto, la qualità non dipende dall’importo
La recente sentenza del TAR Sicilia Palermo n. 1461 del 2 settembre scorso ripropone l`interpretazione dell`Autorita` di vigilanza sui contratti pubblici.
In tale parere l`Autorita` ha espresso l`avviso che l`obbligo di dimostrare il possesso del requisito di qualita` sussiste soltanto quando l`importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 sia gia` divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata, in rapporto alle classifiche, dall`articolo 4 e dall`allegato B del D.P.R. n. 34/2000.
Cio` poiche`, il possesso del sistema di qualita` non e` requisito connesso all`importo dell`appalto, bensi` e` un requisito di classifica SOA
Per quanto attiene al possesso del requisito di qualita` nelle associazioni temporanee di imprese – atteso che la ratio della normativa in materia e` proprio quella di agevolare la partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti di lavori pubblici – il consentire la partecipazione ad un appalto, per il quale viene richiesta ad esempio la classifica III (fino a euro 1.032.913) anche ad imprese riunite in possesso di classifica I (fino a euro 258.228) e II (fino a euro 516.457) non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata.
Di conseguenza le imprese riunite, qualora con le iscrizioni da ciascuna possedute coprano l`importo dell`appalto, possono essere ammesse alla gara, anche se prive del requisito di qualita` non prescritto nelle suddette classifiche.
Diversamente, le imprese qualificate nelle classifiche I e II, che non abbiano acquisito il requisito della qualita`, non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla classifica II, vanificando cosi` l`istituto dell`associazione temporanea di imprese.
Fonte: Ance
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