Gestione e tutela del territorio in Veneto

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente della Giunta regionale, Giancarlo Conta e in attuazione a quanto previsto dalla Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, in materia di nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio, la Giunta regionale ha costituito i nuovi Consorzi di Bonifica, definiti in base ad una logica di accorpamento ispirato, in linea di massima, all’unitarietà dei bacini idrografici.

Contestualmente la Giunta ha approvato anche il nuovo regolamento elettorale per l’elezione delle assemblee dei nuovi enti. Questa la nuova mappa:
Comprensorio n 1 – Consorzio di bonifica Veronese;
Comprensorio n 2-  Consorzio di bonifica Polesano;
Comprensorio n 3 – Consorzio di bonifica Delta del Po; Comprensorio n 4 – Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta; Comprensorio n 5 – Consorzio di bonifica Brenta;
Comprensorio n 6 – Consorzio di bonifica Euganeo-Berico; Comprensorio n 7 – Consorzio di bonifica Bacchiglione; Comprensorio n 8 – Consorzio di bonifica Acque Risorgive; Comprensorio n 9 – Consorzio di bonifica Piave;
Comprensorio n 10 – Consorzio di bonifica Veneto Orientale.

Per quanto riguarda l’elezione delle Assemblee dei nuovi Consorzi di Bonifica, la data delle consultazioni è stata individuata nel giorno del 6 dicembre 2009, in concomitanza con la scadenza del quinquennio di attività degli organi degli attuali Consorzi di bonifica.

“Si conclude così – sottolinea l’Assessore Conta – un percorso iniziato già quando ero assessore all’Agricoltura nella passata legislatura e che va a riordinare, a livello amministrativo e funzionale, una realtà importante per la salvaguardia del territorio come i Consorzi di Bonifica.

Si tratta – ha poi ribadito – di una nuova impostazione e di una visione più ampia del ruolo strategico che questi rivestono nella tutela delle risorse naturali e che questa legge valorizza, assegnando nuove e più importanti competenze come quella ambientale”.

Si ricorda che tra le novità più significative della nuova legge, vi è quella che riguarda i contributi consortili, finora a carico degli utenti dei centri urbani e che per quanto riguarda gli immobili urbani serviti dal sistema di pubblica fognatura e depurazione, questi non siano assoggettati a tale contributo per lo scolo delle relative acque.

In questo caso il contributo sarà posto a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi, vale a dire gli enti locali, attraverso le aziende municipalizzate che si occupano della gestione idrica.

Gli utenti urbani non collegati al sistema fognario dovranno, invece, pagare il contributo consortile solo se l’importo sarà superire ai 16,53 euro. Sempre in tema di contributi consortili la legge stabilisce che i Consorzi non procedano alla riscossione di contributi consortili antieconomici, cioè quelli talmente bassi la cui spesa di riscossione sarebbe maggiore della somma da riscuotere.

Questa soglia di antieconomicità sarà uguale per tutti i dieci Consorzi e verrà stabilita dalla Giunta regionale. Tale soglia normata avrà validità annuale e se nell’arco di un quinquennio la somma dei tributi non riscossi, perché troppo bassi, supererà la soglia di economicità, allora il Consorzio provvederà alla riscossione.

Novità anche per quanto riguarda il consiglio di amministrazione del consorzio, dal quale sono stati esclusi il rappresentante della Regione e quello della provincia, che comunque fanno parte dell’assemblea.

Assume un ruolo particolarmente significativo l’unico rappresentante degli enti locali, che rimane in seno al consiglio di amministrazione e cioè la “new-entry” costituita dal sindaco in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell’ambito del comprensorio del consorzio.

Per i nuovi dieci Consorzi la legge prevede un meccanismo di “autoapplicazione” dello statuto-tipo, al fine di impedire manovre dilatorie di applicazione della nuova disciplina da parte dei nuovi consorzi, oppure l’artificioso prolungamento dell’esistenza in vita di quelli scaduti.

Con l’obiettivo di assicurare efficacia e trasparenza all’azione dei Consorzi di bonifica vengono stabilite dei tempi certi (30 giorni) entro i quali devono concludersi i procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte dei consorzi stessi.

Fonte: www.regione.veneto.it

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico