Gli architetti non hanno competenza progettuale in materia di opere idrauliche

di MARIO PETRULLI

Il riparto delle competenze progettuali è sempre argomento di estremo interesso per i professionisti tecnici, per le facilmente prevedibili ripercussioni pratiche che ne derivano.
Recentemente è intervenuto il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 21 novembre 2018, n. 6593, occupandosi, in particolare, sulla competenza progettuale in materia di opere idrauliche, argomento peraltro già oggetto di precedenti interventi giurisprudenziali, e confermando che la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza esclusiva degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto).

Come è noto, l’art. 51 dispone che “sono di spettanza della professione d’ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché, in generale, alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo”.

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