ICI: novità dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sull ‘Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
Dopo la sentenza n. 24924 sull’applicabilità dell’imposta anche  agli edifici non ultimati ma già iscritti al catasto, con la sentenza n.25676 dello scorso 24 ottobre la suprema corte è intervenuta in merito all’appello presentato da un comune contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale.

Quest’ultimo aveva accolto il ricorso di un contribuente per la non applicabilità dell’ICI per un’area non più utilizzabile a scopo edificatorio perché inutilmente decorso il quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica.

I giudici hanno accolto pienamente il ricorso presentato dal comune e hanno ammesso che la considerazione della inedificabilità del terreno in questione in quanto decorso il quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica, evidenzia una violazione della definizione legale di area fabbricabile data dall’art. 2, comma 1, lett. b del dlgs 504/1992. 

Secondo il decreto, il presupposto per il pagamento dell’ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, e destinati a qualsiasi uso, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Per i giudici il decorso del quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell’opera pubblica non determina la regressione dell’area interessata all’eventuale anteriore destinazione agricola, quindi il terreno incluso dal piano regolatore generale in zona considerata edificatoria conserva tale qualità, sia pure in misura ridotta, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

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