IMU e TARES, chiarimenti per i Comuni

Con la circolare 1/Df del 29 aprile scorso il Dipartimento delle Finanze  ha precisato che non scontano il tributo sui rifiuti le aree scoperte pertinenziali non domestiche e viene fissata al 30 giugno dell’anno successivo la data unica per la dichiarazione Imu.

Ecco nel dettaglio le novità.

Tares
A seguito delle regole  sulla riscossione e l’applicazione della tassa contenute nell’articolo 10 del d.l. 35/2013, con la circolare il Dipartimento chiarisce che il non assoggettamento al tributo delle aree scoperte “non operative” pertinenziali o accessorie a locali tassati riguarda ora, non più solo le civili abitazioni, ma anche i locali diversi da queste (ad esempio, il parcheggio di un centro commerciale).
Rimangono invece sottoposte alla Tares le superfici scoperte operative (ad esempio, gli stabilimenti balneari) e le aree comuni condominiali detenute od occupate in via esclusiva.

Sul pagamento della tassa si precisa che per il 2013 i Comuni possono stabilire le scadenze e il numero delle rate, potendo anticipare la prima (attualmente prevista per luglio, così come stabilito dal Dl n. 1/2013) e posticipare l’ultima.
Per avvalersi di tale facoltà, gli enti locali devono intervenire con delibera, da pubblicare, anche sul proprio sito internet, almeno trenta giorni prima della data decisa per il versamento. In caso contrario, restano fermi i termini già fissati, che prevedono il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio entro la scadenza di quest’ultima, e dell’ultima a ottobre.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la circolare specifica che, solo per il 2013 e limitatamente alle prime due rate e, comunque, “a eccezione dell’ultima”, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli precompilati già predisposti per il versamento della Tarsu, della Tia1 o della Tia2, i tributi sostituiti dalla Tares.
I bollettini potranno contenere gli importi dei vecchi tributi relativi al 2012 ovvero quelli della Tares, nel caso in cui l’ente locale avesse già disciplinato il nuovo tributo. In ogni caso, l’ultima rata del 2013 andrà determinata, a saldo, sulla base delle tariffe della Tares.

Al momento del pagamento dell’ultima rata, da effettuare esclusivamente attraverso il modello F24 o l’apposito bollettino di c/c postale in via di predisposizione, il contribuente dovrà versare anche la maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato, che, per il 2013, viene riservata allo Stato. Inoltre, per l’anno in corso, è sospesa la possibilità per i Comuni di aumentarla fino a 0,10 euro.

IMU

Per i contribuenti sono semplificati i termini di presentazione della dichiarazione: depennati i novanta a giorni previsti dal Dl “salva Italia”. La scadenza è stata unificata al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell’immobile o sono intervenute variazioni che impattano sulla determinazione dell’imposta. Regola valida anche nelle ipotesi per le quali l’obbligo dichiarativo è sorto dall’1 gennaio 2012. In questi casi, dunque, gli interessati dovranno provvedere entro il prossimo 30 giugno.

In particolare, ricorrendo anche a esempi concreti, la circolare precisa quali sono i benefici, in termine di sanzione ridotta, di cui potranno fruire i contribuenti in relazione alle violazioni riguardanti l’anno d’imposta 2012:
– un ottavo del minimo (3,75% dell’imposta), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, vale a dire il 30 giugno 2013;
– un decimo del minimo (10% dell’imposta), in caso di omessa presentazione della dichiarazione, qualora si rimedi con ritardo non superiore a novanta giorni, cioè entro il 28 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, slitta a lunedì 30 settembre.

La circolare ricorda ai Comuni che, dal 2013, al “Portale del federalismo fiscale” del sito del Mef, devono essere inviati, per la pubblicazione on line, non solo le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, ma anche i regolamenti adottati. Non sono ammesse altre forme di trasmissione; bocciati, quindi, ad esempio, Pec, fax, posta elettronica, cartaceo per posta, modalità che fanno perdere efficacia costitutiva ai documenti.

Per quanto riguarda l’adozione e i termini di approvazione delle deliberazioni e dei regolamenti, gli atti devono avere il via libera entro l’approvazione del bilancio di previsione e hanno efficacia dall’1 gennaio e per tutti e dodici mesi dell’anno di riferimento, con possibilità, per l’ente, di rivedere le proprie decisioni fino al 30 settembre di ciascun anno.

Per quanto riguarda il versamento della prima rata dell’Imu, gli atti in questione devono essere pubblicati sul sito del Mef entro il 16 maggio, mentre i Comuni hanno tempo fino al 9 maggio per inviarli.

I cambiamenti incidenti sulla seconda rata, invece, devono essere disponibili on line per il 16 novembre (con obbligo per le Amministrazioni di trasmetterli entro il 9 novembre).
Se le amministrazioni non rispettano le date indicate, rimangono “in vita” le ultime aliquote e detrazione deliberate; in loro mancanza, si applicano quelle di legge. In questi casi, la prima rata è pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle misure decise per i dodici mesi precedenti o di legge.

Valenza retroattiva, però, alle deliberazioni pubblicate entro il 16 novembre: le aliquote sono applicabili per l’intero anno. Con la seconda rata si provvederà all’eventuale conguaglio sulla prima versata.
In conclusione, quando il Comune non invia ulteriori delibere, rimangono valide quelle pubblicate alla scadenza del 16 maggio o nell’anno precedente.

Fonte: Fisco Oggi

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