IMU, pubblicato in Gazzetta il d.l. che sospende l’acconto

Pubblicato sulla G.U. di eiri il decreto legge n. 54/2013 “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”.

Il d.l. è in vigore da oggi e nei prossimi giorni sarà’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Tral novità introdotte la sospensione del versamento della rata di giugno per alcune categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche’ alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita’ degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Presente, come anticipato nel comunicato stampa del Governo, la clausola di salvaguardia: in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e’ fissato al 16 settembre 2013.

Il decreto contiene anche provvedimenti sul contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attività politica (articolo 3), disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (articolo 4) e infine un allegato contenente per ciascun comune il limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria.

 

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