Incentivi per le funzioni tecniche: casi inammissibili

di MARIO PETRULLI

La materia degli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) è particolarmente delicata, in quanto eventuali riconoscimenti delle somme relative al di fuori delle ipotesi ammissibili e delle legittime modalità può comportare responsabilità erariale. La finalità dell’istituto è quella di riconoscere il ruolo svolto dal personale in forza all’Amministrazione ed un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.
L’argomento è stato spesso oggetto di intervento da parte della Corte dei conti: conseguentemente, allo scopo di fornire un valido vademecum per gli operatori, andremo a rassegnare le indicazioni fornite dai giudici contabili, allo scopo di individuare presupposti, modalità contabili e casi in cui è possibile il loro riconoscimento.

Il primo presupposto: l’esistenza di un regolamento

Innanzitutto, per poter procedere al riconoscimento degli incentivi, è necessario che l’ente si doti del relativo regolamento. Su tale aspetto la Corte dei conti è intransigente: come affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 26 aprile 2018, n. 6, non solo il regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo ma è anche la sede idonea per circoscrivere dettagliatamene le condizioni alle quali gli incentivi possono essere erogati.
Un primo dubbio può riguardare l’individuazione dell’organo a cui spetta deliberare in materia. Come è noto, la regola generale prevista dall’art. 42 comma 2 lett. a) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riserva al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti, con l’eccezione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 48, comma 3), riservati alla Giunta: facendo leva su tale eccezione, può ritenersi che il regolamento in questione rientri nelle competenze della Giunta.

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