Inizio lavori in edilizia: come deve intendersi questa nozione?

Come si definisce il concetto di inizio lavori in edilizia? Una sentenza del Consiglio di Stato ne tratteggia le caratteristiche principali all’interno di una pronuncia in merito alla decadenza di un permesso di costruire causato proprio da un mancato inizio dei lavori.

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV 6/8/2014 n. 4201 si è infatti posta nella scia di una giurisprudenza costante la quale afferma che “l’inizio dei lavori può ritenersi sussistente quando le opere intraprese siano tali da manifestare una effettiva volontà da parte del concessionario di realizzare il manufatto assentito“.

Nella specifica fattispecie l’Amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza di un permesso di costruire per mancato inizio dei lavori poiché, a seguito di due sopralluoghi, risultava una recinzione del terreno con lamiere zincate, l’espianto degli alberi di nocciolo ivi esistenti ed accantonati ai margini del lotto di terreno disponibile e l’apposizione del cartello di cantiere. Di conseguenza era stato ritenuto inesistente un reale inizio dei lavori.

La società di costruzioni titolare del permesso impugnanva il provvedimento affermando che le attività svolte, seppur modeste, dovevano essere intese come esplicazione della volontà di effettuare l’intervento.

Secondo i supremi giudici amministrativi la nozione di “inizio dei lavori” contenuta nell’art. 15, comma 2 DPR n. 380 del 2001 deve intendersi come riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori devono ritenersi iniziati quando consistono nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nell’elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.

Ma a chi ha dato infine ragione il Consiglio di Stato? Per un approfondimento dello specifico tema, è possibile consultare il quesito risolto dai nostri esperti Antonella Mafrica e Mario Petrulli, intitolato Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio.

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