Installazione di cancelli e porte motorizzate

L’installazione di cancelli e porte motorizzate è soggetta alle direttive europee (tra le quali la direttiva macchine) e solo in parte alle prescrizioni del DM 37/08. (1)

Il DPR 459/96 ha recepito in Italia la direttiva macchine e individua nell’installatore, che provvede ad installare un nuovo cancello motorizzato, oppure a motorizzare un cancello manuale già esistente, il “costruttore” del cancello stesso.
Questo significa che gli obblighi, e conseguentemente le responsabilità, previsti dal DPR 459/96 (e dalle altre disposizioni di legge) gravano sull’installatore in quanto costruttore del cancello.

È dunque particolarmente importante per l’installatore conoscere i suddetti obblighi, sinteticamente illustrati di seguito.

1. Direttive europee e norme armonizzate
Le direttive europee applicabili ai cancelli motorizzati, o ai loro componenti, sono le seguenti:
– direttiva 98/37/CE (macchine); (2)
– direttiva 89/106/CEE e successive modifiche (prodotti da costruzione);
– direttiva 04/108/CE (compatibilità elettromagnetica); (3)
– direttiva 06/95/CE (bassa tensione); (4)
– direttiva 99/5/CE (apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione).  (5)

Le prime tre direttive si applicano al cancello nel suo complesso, le ultime due si applicano ad alcuni componenti,
ed in particolare:
– la direttiva 06/95/CE alle unità di motorizzazione (i cosiddetti drive);
– la direttiva 99/5/CE ai radiocomandi.

Per rispettare i requisiti di sicurezza previsti da una direttiva è sufficiente (anche se non necessario) rispettare le relative norme armonizzate; il rispetto di tali norme non è dunque obbligatorio, ma conveniente. (6)
Per quanto riguarda i cancelli, sono armonizzate ai fini delle prime tre direttive (macchine, prodotti da costruzione e compatibilità elettromagnetica) le seguenti norme europee: (7)

(1) Nel seguito si fa riferimento, per semplicità, ai “cancelli”, essendo comprese in tale termine anche le porte.
(2) Dal 29/12/09 la direttiva 98/37/CE sarà sostituita dalla direttiva 06/42/CE.
(3) La direttiva 04/108/CE ha sostituito la direttiva 89/336/CEE.
(4) La direttiva 06/95/CE ha sostituito la direttiva 73/23/CEE.
(5) La direttiva 99/5/CE è nota come direttiva R&TTE.
(6) Se non si rispettano le norme armonizzate occorre dimostrare di avere comunque conseguito un livello di sicurezza almeno equivalente a quello garantito dalle norme, il che è in genere difficoltoso.
(7) Non tutte le norme europee sono armonizzate; vedasi in proposito TNE 2/05, pag. 23.

 

(Fonte: www.faacserviceone.it)

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