Isolamento termico: pubblicato il DL 115/2008

Il Dlgs n. 115 del 30 maggio 2008, pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio, è un provvedimento che prevede premi volumetrici per murature e solai per il miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, semplificazioni per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici e l’attribuzione all’Enea delle funzioni di “Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”.
 
Queste disposizioni si applicano fino all’emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima. Non si può comunque derogare alle norme in materia di sicurezza stradale e antisismica.

Nei nuovi edifici lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici per ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 192/2005, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi.
 
Nel rispetto di questi limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e alle altezze massime degli edifici.

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, se riducono almeno del 10% i limiti di trasmittanza previsti dal Dlgs 192/2005, potranno derogare alle norme sulle distanze minime tra edifici e dal nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti esterne, e alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore delle coperture. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
 
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici e le installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro sono considerate interventi di manutenzione ordinaria, e quindi esclusi dalla DIA. Per questi lavori sarà sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici tutelati.

Per realizzare impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW sarà sufficiente un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico e che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

L’Enea avrà il compito di monitorare i progetti realizzati e le misure adottate; predisporre proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi; assicurare l’informazione a cittadini, imprese, pubblica amministrazione e operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico e sul quadro finanziario e giuridico.

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