La destinazione degli oneri concessori nel 2018

Approfondimento di M. Petrulli

A partire dal 2018 troverà applicazione il comma 460 dell’art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019); tale comma dispone che dal 1° gennaio 2018 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal Testo Unico Edilizia sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:

  • alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato; tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell’art. 86, comma 3, del Decreto Legislativo n. 259/2003) e secondaria (asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate),

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