La motivazione dell’ordinanza di demolizione adottata a distanza di anni dall’abuso

Assume ampio rilievo la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9 relativa ad una demolizione adottata a distanza di anni dall’abuso. Nel caso di specie, spiegano i supremi giudici, il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso neanche nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

La questione era stata rimessa dalla Consiglio di Stato, sez. VI, ord., 24 marzo 2017, n. 1337.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (AD. PLEN.), 17 OTTOBRE 2017, n. 9.

>> PER APPROFONDIRE CONSULTA IL COMUNICATO EMESSO DAL PORTALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

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