La variante del permesso di costruire non modifica i termini di inizio e fine lavori

L’art. 15 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), rubricato “Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire” prevede che:

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

  1. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

2-bis. La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate (…)”.

La norma non prevede nulla in merito alla conseguenza del rilascio di una variante rispetto ai termini di efficacia del permesso di costruire. Secondo la giurisprudenza (cfr., recentemente, Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 11 ottobre 2017 n. 4704), il mero rilascio di un permesso in variante all’originario permesso per costruire non fa decorrere, dunque, un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario, con ogni conseguenza in ordine alla sua decadenza. Già in precedenza, era stato precisato che, posto che tra provvedimento di variante e permesso di costruire originario non sussista autonomia, in sede di rilascio di variante non decorre un nuovo termine di avvio dei lavori: conseguentemente il dies a quo dell’avvio dei lavori deve essere determinato con riferimento al titolo originario (TAR Lazio, sez. Latina, sent. n. 1022 del 7 dicembre 2011).

La dottrina (Giorgio Pagliari, Corso di diritto urbanistico, V ed., Giuffrè, 2015, pagg. 491-492), al contrario, ritiene possibile una modifica del termine di ultimazione dei lavori nel caso di variante di impatto rilevante sul progetto inizialmente assentito, su istanza dell’interessato: ovviamente, in tal caso, lo spostamento in avanti del termine suddetto andrà motivato nell’atto di rilascio della variante.

Per una panoramica sulla proroga e sulla decadenza del permesso di costruire, compresi gli aspetti più interessanti riguardanti i termini di inizio e fine lavori, ricordiamo il recente volume di Maggioli Editore, curato dal nostro collaboratore Mario Petrulli, dal titolo Casi pratici risolti: decadenza e proroga del permesso di costruire.

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