L’Adunanza Plenaria si esprime sulla motivazione in merito agli abusi edilizi risalenti

di PAOLA MINETTI

Attraverso la propria sentenza n. 9 del 17 ottobre 2017 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è espressa in merito alla necessità, o meno, della motivazione rinforzata in merito alla sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione di un abuso risalente nel tempo.
Tanto per togliere ogni dubbio al lettore che non abbia già avuto modo di leggere la sentenza citata riporto, fedelmente, la conclusione cui arrivano il supremo consesso dei Giudici Amministrativi: “il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure  tardivamente, la  demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere  dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da  quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino”.
Una conclusione che dirime la controversia esistente, da anni, in merito alla necessità di motivare in modo “rafforzato”, quindi con l’esplicitazione dell’interesse pubblico, i provvedimenti sanzionatori amministrativi che impongano il ripristino, per demolizione, delle opere completamente abusive.

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