Lavori pubblici: incarichi di progettazione

Le pubbliche amministrazioni non possono affidare senza procedimento concorsuale qualsivoglia tipo di progettazione, e devono acquisire e remunerare la preliminare acquisizione di idee finalizzate alla successiva progettazione, solo dopo un precedente procedimento ad evidenza pubblica.

A stabilirlo è il Tar Veneto che, con la sentenza n. 3620 dello scorso 21 novembre, è intervenuto a seguito di un ricorso presentato per l’annullamento di un provvedimento del direttore della direzione sviluppo del territorio ed edilizia con il quale si affidava l’incarico di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi relativi alla riqualificazione di una piazza, senza aver effettuato alcun procedimento ad evidenza pubblica.

I ricorrenti avevano vinto nel 2005 il concorso per l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la progettazione della nuova piazza e il comune aveva riservato di affidare al vincitore del concorso l’incarico di redigere la progettazione preliminare dell’opera pubblica. 
Lo stesso ente locale aveva però affidato direttamente l’incarico di consulenza per il coordinamento progettuale degli interventi relativi alla qualificazione della piazza ad un consulente esterno affidandogli i  seguenti compiti:
– definizione dell’assetto complessivo dell’area con particolare riferimento agli aspetti morfologici, architettonici e paesaggistici;
– definizione dei principali elementi, anche di arredo urbano, che dovranno caratterizzare l’area;
– definizione degli elementi guida per la progettazione dei diversi elementi finalizzati a riqualificare l’area, a partire dall’inserimento della linea e della struttura tranviaria.;
– definizione e consegna di elaborati grafici anche in formato digitale alla scala sufficiente per illustrare le linee progettuali oggetto dell’incarico.

Il Comune si è difeso sostenendo di aver fatto riferimento all’art. 7, comma 6, del T.U. approvato con DLgs 30 marzo 2001 n. 165 per quel che riguarda l’incarico di consulenza.

I giudici del TAR hanno innanzitutto spiegato che ai vincitori del concorso era stata data una riserva prefigurando una discrezionalità al riguardo, successivamente manifestata dalla considerazione che rispetto all’anno del concorso erano sopravvenuti considerevoli elementi di cambiamento delle complessive prospettive progettuali dell’area, persuadendo l’Amministrazione a non avvalersi dei professionisti vincitori del concorso che, come progettisti, avrebbero dovuto operare in un contesto nel quale le idee racchiuse nei propri ormai datati elaborati non erano più attuali.

Hanno quindi sostenuto in questo caso l’esistenza di due ipotesi:
1)l’incaricato è stato chiamato per adempiere ad un processo del tutto inutile e farraginoso di elaborazione di linee di indirizzo della progettazione, sulla base di indirizzi progettuali già determinati in via autonoma dalla stessa Amministrazione Comunale,
2) al soggetto incaricato è stata in realtà affidata un’attività che materialmente è riconducibile ad una vera e propria attività di progettazione preliminare, in quanto ne reca gli elementi fondamentali, compresa la redazione di elaborati grafici.

Il TAR veneto, accogliendo la seconda ipotesi, ha sostenuto la violazione degli articoli 90 e 91 del Dlgs 163 del 2006, ammettendo difatti l’instaurazione di una procedura negoziata senza bando di gara in difformità agli inderogabili presupposti previsti al riguardo dall’art. 57 del Dlgs 163 del 2006.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico