Lavori pubblici, necessario pagare il contributo all’Autorità

Un Comune ha indetto una procedura di gara, senza prevedere nella relativa documentazione l`obbligo in capo ai concorrenti del pagamento del contributo all`Autorita` e senza procedere egli stesso ad accreditarsi  presso il Sistema SIMOG, ai fini del rilascio del Codice CIG.

In particolare, trattandosi di una gara di valore indeterminato e non essendo prevista nelle deliberazioni dell`Autorita` alcuna specifica prescrizione per tale fattispecie, il Comune ha ritenuto che non sussistessero in questo caso i menzionati obblighi.

Nel corso delle operazioni di gara, uno dei due concorrenti ha rilevato che l`altro, non avendo pagato il contributo, dovesse essere escluso dalla procedura, atteso che tale pagamento ne costituisce condizione di ammissibilita`, anche qualora il bando nulla disponga in tal senso e l`importo a base d`asta sia indeterminato.

In ragione di tali contestazioni, il Comune ha escluso il primo concorrente, per non aver pagato il contributo, ed ha aggiudicato provvisoriamente il contratto al secondo concorrente.
 
Il Comune, inoltre, considerato che le omissioni commesse in sede di indizione della procedura di gara avevano ingenerato incertezze e dubbi nei partecipanti, ha formulato un`istanza di parere all`Autorita` al fine di conoscerne l`orientamento sui fatti rappresentati.

E` stata quindi avviata l`istruttoria procedimentale, a riscontro della quale il concorrente aggiudicatario provvisorio ha chiesto l`assegnazione definitiva del contratto, sostenendo la legittimita` dell`esclusione dell`altro concorrente per non aver pagato il contributo all`Autorita`.

Dal canto suo, il concorrente escluso ha sostenuto l`illegittimita` della propria esclusione poiche` contraria ai principi di massima partecipazione e par condicio tra gli operatori economici.

Il mancato pagamento del contributo sarebbe stato, infatti, indotto dall`erronea formulazione della disciplina di gara, priva del riferimento al contributo, nonche` dalla mancata attivazione da parte del Comune della procedura di attribuzione del Codice CIG presso il Sistema SIMOG.

 
Peraltro, il concorrente escluso ha evidenziato che, in ogni caso, il pagamento effettuato dal concorrente aggiudicatario provvisorio non avrebbe alcuna efficacia poiche` privo delle caratteristiche necessarie e sufficienti ad identificare la procedura di gara, essendo sullo stesso riportato esclusivamente il codice fiscale del concorrente e non anche il Codice CIG che ne consentirebbe l`ascrivibilita` alla procedura in questione.

Il caso sottoposto all`Autorita`, con l`allegata richiesta di parere n. 92, riguarda, da un lato, l`obbligatorieta` del pagamento del contributo dovutole ai fini della partecipazione alle procedure di gara per l`affidamento dei contratti pubblici –  anche nell`ipotesi in cui tale obbligo non sia previsto nella disciplina di gara ed il valore del contratto non sia determinato – dall`altro, la necessita` che le Stazioni Appaltanti attivino la procedura di attribuzione del Codice CIG, mediante accreditamento presso il Sistema SIMOG.

 
Con specifico riferimento alla obbligatorieta` di detto pagamento, l`Autorita` ha piu` volte sostenuto che questo, ove dovuto, costituisce condizione di ammissibilita` dell`offerta alla procedura di gara e non puo` venir meno neanche nell`ipotesi in cui non vi sia alcuna prescrizione in tal senso nella lex specialis, dal momento che gli operatori economici sono sempre e comunque tenuti ad effettuare tale pagamento, pena l`esclusione dalla procedura di gara.

Parimenti, non puo` essere motivo di esenzione da detto pagamento il fatto che il valore dell`appalto non sia determinato dalla lex specialis, poiche` nessun tipo di esenzione contributiva sussiste in casi simili ne` in capo alle Stazioni Appaltanti ne` in capo agli operatori economici.

Una delle “Risposte ai quesiti sui contributi in sede di gara“ (FAQ n. 29 consultabile sul sito internet dell`Autorita`), infatti, disciplina espressamente tale fattispecie, disponendo che qualora l`importo a base di gara non sia indicato, la misura del contributo da versare avviene considerando l`importo massimo previsto dalla deliberazione del 24 gennaio 2008.

Fonte: www.ance.it

 

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