Le responsabilità del direttore dei lavori

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 1294/2003 l’obbligazione del direttore dei lavori (che per conto del committente deve controllare la regolarità e il buon andamento dell’opera posta in essere dall`appaltatore) costituisce un’obbligazione di mezzi, cioè di comportamento, non di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale e non materiale.

E’ questo il motivo per cui all’obbligazione del direttore dei lavori non è applicabile la disciplina dell’articolo 2226 del Codice civile (che riguarda le obbligazioni di risultato) secondo cui l’accettazione (espressa o tacita) che libera il prestatore di opera di responsabilità per difformità o vizi della medesima. L’accettazione dell’opera oggetto del contratto d’appalto da parte del committente non esonera il direttore dei lavori dalla responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle obbligazioni da lui assunte.

Secondo la Corte di Cassazione (che si è espressa a riguardo con la sentenza n. 15255/2005) rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori:
– l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell`opera al progetto, sia delle modalita` dell`esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica;
– l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell`opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione dell`opera, e segnalando all`appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d`opera.

Quindi, il professionista non si sottrae alla propria responsabilità se omette di vigilare, di impartire le opportune disposizioni a riguardo, di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Se il direttore impartisce istruzioni tecnicamente errate o che non gli competono, l’appaltatore ha il diritto e il dovere di non eseguirle: se le esegue diventa responsabile, come il direttore. La responsabilità dell’appaltatore é stata però esclusa quando la nomina del direttore dei lavori ha ridotto l’appaltatore a un mero esecutore di ordini. In ogni caso, la responsabilità dell’appaltatore non esclude quella del direttore.

Il direttore è responsabile se l’esecuzione dei lavori non è conforme alle regole dell’arte o alle prescrizioni contrattuali. Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori preposto dal committente non annullano l’autonomia dell’appaltatore che, eccetto nei casi in cui c’è stato in precedenza un accordo contrario, deve rispettare le regole dell’arte nell’esecuzione dell’appalto (si veda a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione del 10 gennaio 1996 n. 169).

 

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