Legge sui lavori pubblici in Sardegna

Con la sentenza n. 411/2008, depositata in cancelleria il 17 dicembre scorso, la Corte Costituzionale ha falcidiato la legge regionale sarda 7 agosto 2007, n. 5.

Con il ricorso dell’ottobre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in via principale, di alcuni articoli della legge regionale riguardante le "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”.

La Corte Costituzionale ha precisato, come già fatto in precedenti sentenze, che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi “ambiti di legislazione” che “si qualificano a seconda dell’oggetto al quale afferiscono”.
In tale disciplina si profila una interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, “si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto”, ma con la “prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal d.lgs. n. 163 del 2006.

Facendo riferimento all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, in cui stabilisce che “le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”, la Corte impone anche alle Regioni ad autonomia speciale (in assenso di norme statutarie attributive di competenze nelle materie cui afferiscono le norme del Codice dei contratti) di conformare la propria legislazione in materia di appalti pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.

Il carattere trasversale della tutela della concorrenza, infatti, implica che essa, avendo ad oggetto la disciplina del mercato di riferimento delle attività economiche, può influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni.

La Regione Sardegna, con le norme impugnate, ha invece legiferato dettando una disciplina difforme rispetto a quella stabilita dal legislatore statale con il d.lgs. n. 163 del 2006, nell’esercizio delle proprie competenze esclusive, senza adempiere all’obbligo di adeguamento.

In definitiva, tutte le impugnate norme regionali sono costituzionalmente illegittime per violazione dell’art. 3, lettera e), dello statuto, in quanto stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate invece allo Stato.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008 relativa alla legge sugli appalti della Regione Sardegna fa seguito alle precedenti sentenze n. 401/2007 e n. 431/2007 con cui la Corte aveva respinto, quasi in toto, i ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Piemonte, Lazio e Abruzzo, ed aveva bocciato le leggi sugli appalti della Regione Campania e della Regione Abruzzo.

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