Libro unico del Lavoro

Chiarimenti sul Libro unico del Lavoro  arrivano dalla Direzione Generale per l`Attivita` Ispettiva del Ministero del Lavoro.
In una nota il dicastero ha fornito indicazioni su alcuni aspetti concernenti gli obblighi di tenuta del libro unico del lavoro e le relative sanzioni obbligatori nel periodo transitorio comprendente le date tra il 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 112/08, e il 18 agosto 2008.

In particolare ha invitato il proprio personale ispettivo a considerare che dal 25 giugno scorso la maxisanzione per la violazione relativa alla istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori non e` piu` applicabile, in quanto abrogata.

E’ stato inoltre chiarito che nel caso in cui il libro paga, sezione presenze, oppure il libro unico del lavoro fosse detenuto dai consulenti del lavoro, da altri professionisti abilitati o dagli altri soggetti di cui all`art. 1, co. 4 della L. n. 12/79, eventuali sanzioni per l`omessa esibizione sul luogo di lavoro non potevano essere adottate, in quanto dalla suddetta data tali documenti potevano non essere conservati presso il luogo di lavoro.
Nella nota si ricorda che tale condotta puo` essere sanzionata solo decorsi 15 giorni dalla richiesta del personale ispettivo.

Sulla  possibilita` di effettuare le registrazioni sul libro paga, sezione presenze, o sul libro unico del lavoro, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, il ministero ha ricordato ai propri organi di vigilanza che il mancato aggiornamento dei documenti entro il termine del giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa, non poteva essere sanzionato.

In merito al periodo transitorio, viene mantenuta la sanzione di cui all`art. 195 del DPR n. 1124/65, che prevede che ai datori di lavoro contravventori alle disposizioni per l`omessa istituzione, esibizione e non corretta tenuta dei libri obbligatori sia applicata un`ammenda fino ad euro 41,31 (ex lire ottantamila), salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni in merito alle violazioni accertate.

Nota Ministero

Fonte: www.ance.it 

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