Lombardia: Codice del paesaggio

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", relativo al Paesaggio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, entra in vigore il 24 aprile 2008.

Per quanto riguarda le competenze attribuite agli enti locali dall’art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, va segnalato che, ai sensi dell’art. 159, comma 1 del D.Lgs. 42/2004 – così come sostituito dal D.Lgs. 63/2008 – le Regioni dovranno, entro il 31 dicembre 2008, "verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata".

Pertanto solo la mancata individuazione – a seguito della verifica effettuata dalla Regione – dei requisiti previsti dalla legge per i soggetti delegati potrà determinare la decadenza delle deleghe attualmente in capo agli stessi, ed eventualmente solo a partire dal 1° gennaio 2009.

Al riguardo si precisa che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia sta predisponendo tutti gli atti necessari al fine di evitare l’eventualità che, dalla suddetta data del 1° gennaio 2009, possano decadere le deleghe oggi attribuite ai diversi Enti locali.

In relazione al "Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica" di cui all’art. 159, il nuovo testo stabilisce che "la disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione."

Il nuovo testo dispone inoltre che resti invariato il potere del Soprintendente di annullare le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati entro il 31 dicembre 2008.

Alla luce di quanto sopra esposto appare dunque opportuno sottolineare, sentita anche la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, che, sino al 31 dicembre 2008, continuerà a trovare applicazione la procedura transitoria per la definizione delle domande di autorizzazione paesaggistica, che prevede il rilascio delle autorizzazioni da parte dell’ente delegato e la trasmissione delle stesse al soprintendente per l’eventuale esercizio del potere d’annullamento nei successivi sessanta giorni.

fonte: www.regione.lombardia.it

 

 

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