Marche: bollino verde per impianti termici

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 53 del 5 giugno scorso, la legge regionale n. 9 del 27 maggio 2008 delle Marche detta disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici e regolamenta le attività di accertamento degli impianti termici, in attuazione del Dlgs 192/2005 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), come modificato dal Dlgs 311/2006.

La legge attribuisce al responsabile della manutenzione e dell’esercizio dell’impianto termico (articolo 7, comma 1, del Dlgs 192/2005) il compito di provvedere al controllo e alla manutenzione obbligatoria, secondo le disposizioni di cui all’allegato L, numeri 1, 2, 3 e 4, del Dlgs 192/2005
 
È istituito un sistema di autocertificazione, con acquisizione (gratuita) di un bollino verde, obbligatorio per tutti gli impianti termici. Il bollino verde sarà apposto dal manutentore di fiducia (di cui all’art. 7, comma 2, del Dlgs 192/2005) sul rapporto di controllo tecnico, almeno ogni due anni per gli impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 chilowatt, e almeno ogni quattro anni per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 chilowatt.
Una copia del rapporto di controllo tecnico va inviata alla Provincia o al Comune secondo le rispettive competenze.
Sono previste ispezioni gratuite a campione sugli impianti con bollino verde, in modo da accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.
Sugli impianti termici privi di bollino verde saranno effettuate ispezioni onerose per verificare l’osservanza delle norme.
Secondo quanto previsto dal Dlgs 192/2005, le Province dovranno istituire un sistema informativo per gli impianti termici.

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