Milleproroghe, ok definitivo del Senato

“Milleproroghe” ma non solo. Il Dl 225/2010, convertito nella legge n. 10/2011 (sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 26), accanto allo spostamento in avanti di “termini previsti da disposizioni legislative”, presenta, infatti, sia norme che modificano regimi tributari (come avviene per i fondi comuni di investimento) sia previsioni ad hoc, introdotte per far fronte a problematiche contingenti e prospettiche (e il riferimento è alla trasformazione delle attività per imposte anticipatedelle banche in perdita in crediti d’imposta, nonché al filtro posto fra il regolamento europeo che adotta un principio contabile internazionale e la sua immediata applicazione ai bilanci d’esercizio).
 
TRa le proroghe:
 
Alluvione in Veneto
Restano sospesi fino al prossimo 30 giugno i versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti toccati dall’alluvione verificatasi in Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre dello scorso anno.
La disposizione allunga così il termine originariamente fissato dal Dm 1° dicembre 2010. Decreto che aveva “congelato” i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap, anche rateizzati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, fino al 20 dicembre dello scorso anno.
E’ il caso di ricordare che la sospensione non riguarda gli adempimenti e i versamenti da effettuare come sostituti d’imposta. Questi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 14/2011, dovranno, quindi, continuare a operare le ritenute sui redditi erogati ai soggetti interessati dall’evento calamitoso.
 
Terremoto in Abruzzo
Appuntamento al prossimo autunno-inverno per professionisti, imprenditori e società con volume d’affari fino a 200mila euro, del “cratere”. Per loro, infatti, restano sospese le rate in scadenza tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di quest’anno. Proroga anche per gli altri adempimenti tributari sospesi, che potranno essere effettuati entro dicembre 2011. (….)
 

Emersione case fantasma
Tempo fino al prossimo 30 aprile (originariamente, 30 dicembre 2010) per la presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, relative a immobili non registrati oppure oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza o di destinazione, comunque non dichiarate.
Cambiano, al riguardo, le procedure di notifica della rendita presunta: niente più “postino” ma affissione all’albo pretorio del Comune e pubblicazione del relativo comunicato in Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, presso i suoi uffici provinciali e presso quelli dei Comuni interessati.
Occhio anche all’efficacia della rendita, assegnata o dichiarata: la decorrenza “presunta” è il 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.(…)
 
Piani urbanistici particolareggiati e imposte d’atto
Registro all’1%: 3 anni in più, rispetto agli ordinari 5, per completare l’intervento cui è finalizzato il trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati. In generale, per questi (i piani urbanistici particolareggiati diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati), il sistema di tassazione d’atto (Registro più “ipocatastali”), tracciato dalla Finanziaria 2008, “retroagisce”, trovando applicazione per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate nel 2005.
 
Tra le modifiche:

Fondi comuni di investimento mobiliare. Dal “maturato” al “raccolto”
Dal prossimo 1° luglio tassazione non più del “maturato” in capo al fondo bensì del “realizzato” in capo ai partecipanti. E’ questa la novità di maggiore impatto introdotta dal Dl 225/2010 in tema di fondi comuni di investimento mobiliari. In particolare, il cambiamento interessa gli Oicr residenti in Italia e quelli lussemburghesi “storici”, assoggettati, così, allo stesso regime impositivo degli operatori residenti in altro Stato membro dell’Unione europea.

Nella sostanza, il fondo non sconterà più l’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato conseguito. La tassazione si sposterà al momento della distribuzione dei proventi, del riscatto, della liquidazione o della cessione della quota (in questi ultimi casi, il tributo sarà applicato sull’incremento rispetto il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o delle azioni). La ritenuta avrà natura di “acconto” per i soggetti esercenti attività d’impresa.

Fonte: Fisco Oggi

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