Modello unico digitale per l’edilizia

I cinque articoli, che compongono il decreto, precisano che entro il 31 dicembre 2008 le regioni, i comuni e l’Agenzia del territorio, attraverso una commissione formata da sei componenti, definiranno il modello unico digitale per l’edilizia per la presentazione allo sportello unico per l’edilizia di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle istanze in materia di attività edilizia, comprendente anche le informazioni necessarie per l’aggiornamento degli atti catastali, e le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura per l’erogazione dei servizi.

In particolare nell’articolo 3 si definiscono le line guida su cui dovrà basarsi la commissione nella definizione del modello unico digitale per l’edilizia. Tale commissione opererà per garantire la trasferibilità delle informazioni contenute nei processi amministrativi collegati, con riferimento all’integrazione sistemica fra i dati relativi agli adempimenti catastali, i dati relativi ai processi autorizzativi edilizi e i dati utili all’aggiornamento delle anagrafi territoriali comunali.

Il modello unico digitale per l’edilizia e le caratteristiche tecniche dell’infrastruttura per l’erogazione dei servizi saranno approvati con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere emanato entro il 31 gennaio 2009, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ne stabilirà i termini per la progressiva e graduale adozione.

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