Nessun legittimo affidamento del privato nel caso di rideterminazione degli oneri concessori

di MARIO PETRULLI

Nel caso in cui sia necessario rideterminare l’importo degli oneri concessori a seguito del riscontro di un errore, è possibile che il cittadino possa opporre una forma di legittimo affidamento? La questione non è banale: è evidente, infatti, che se fosse ammissibile una qualche forma di legittimo affidamento da parte del privato, il nuovo provvedimento con cui si determina nuovamente l’importo dovuto sarebbe inefficace nei confronti del destinatario.
La risposta al quesito è stata fornita in senso negativo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 12 del 30 agosto 2018, nella quale è stato affermato che la disciplina dell’errore riconoscibile, di cui all’art. 1431 c.c. (secondo cui “L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”), non può ritenersi applicabile all’atto con il quale la pubblica amministrazione ridetermini l’importo del contributo di costruzione.

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