Nessun titolo edilizio per le pergotende: un’altra conferma dei giudici

È ormai da ritenersi consolidato l’orientamento giurisprudenziali secondo cui la pergola o pergotenda, ossia la struttura leggera munita di meccanismo idoneo a far scorrere un telo sopra un telaio al fine di proteggere una zona dalla luce del sole, ancorata ad una parete o ad un balcone, non richiede, di norma, un titolo edilizio.

Pergotende: un indirizzo giurisprudenziale consolidato

Nei primi mesi dell’anno era stato il Consiglio di Stato (sez. V, sentt. 25 gennaio 2017, n. 306 e 7 febbraio 2017, n. 543) ad intervenire, affermando che le pergotende (la cui agevole realizzazione è oggi possibile grazie a nuove tecniche e nuovi materiali), sono destinate a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini) sono installate per soddisfare esigenze non precarie e, pertanto, non si connotano per la temporaneità della loro utilizzazione, ma costituiscono un elemento di migliore fruizione dello spazio esterno, stabile e duraturo.
Analizzando il caso concreto sottoposto alla loro attenzione (una “struttura di alluminio anodizzato atta ad ospitare una tenda retrattile in materiale plastico comandata elettricamente; […] ancorata ai muri perimetrali del fabbricato e al muretto di parapetto del terrazzo; […]  sorretta da pali, sempre in alluminio anodizzato, che poggiano sul pavimento del terrazzo”, occupante “una superficie di circa mq. 34 risulta tamponata sui due lati liberi da tendine plastiche, scorrevoli all’interno di binari, comandate elettricamente e da teli plastici fissi (timpano e frangivento) inseriti nelle strutture di alluminio anodizzato”), i giudici, nella citata pronuncia n. 306/2017, hanno ritenuto che la pergotenda, tenuto conto della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione, non costituisce un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 10 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli “interventi di nuova costruzione”, che determinano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, mentre una struttura leggera (quale è quella solitamente utilizzata per le pergotende in alluminio anodizzato) destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. L’opera principale non è, infatti, la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, con la conseguenza che la struttura si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda. Quest’ultima, poi, integrata alla struttura portante, non può considerarsi una “nuova costruzione”, posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della tenda, «onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione di nuovo volume o superficie».

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