Niente Ici per l’area dichiarata pertinenziale

Con la sentenza 19638 la Corte di Cassazione ha chiarito che il parco della villetta paga l`Ici se non e` dichiarato come pertinenza.

La suprema corte, per eliminare il contenzioso che dura da anni sull`assoggettamento a Ici delle aree o giardini pertinenziali, ha inteso modellare l`articolo 2, Dlgs 504/1992 che da` la definizione di pertinenza.

La normativa si limita a stabilire che e` parte integrante del fabbricato l`area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, mentre la Cassazione va oltre e aggiunge che, per non essere assoggettata a imposizione occorre che il contribuente indichi l`uso dell`area come pertinenza «nella denuncia iniziale, o nella denunzia annuale di variazione, e a prescindere dalla previsione della sua edificabilita` contenuta negli strumenti urbanistici comunali».

Nel caso in esame, l`interessato aveva dichiarato al comune di essere proprietario di due beni oggetto d`imposta (villino e autorimessa), omettendo la denuncia di un terreno edificabile (1.600 metri quadri). Solo dopo aver impugnato gli avvisi di accertamento del comune contestava l`Ici richiesta sull`area, sostenendo che fosse asservita al villino, in quanto recintato e coltivato a giardino.

Per dare una soluzione alla questione, i giudici di legittimita` richiamano precedenti pronunce dalle quali non ritengono di doversi discostare. Con la sentenza 5755/2005 hanno affermato che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto.

Di conseguenza l`area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non e` soggetta a Ici, come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al Catasto.

Con la sentenza 17035/2004 la Cassazione aveva stabilito che per le aree pertinenziali non si introduce alcuna particolare e nuova accezione di pertinenza, ma, semplicemente, se ne presuppone il significato, in quanto va fatto riferimento alla definizione fornita dall`articolo 817 del Codice civile.

Questo articolo prevede che sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all`ornamento di un`altra cosa. Pertanto, per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volonta` dell`avente diritto di creare la destinazione.

E`, quindi, irrilevante la circostanza che l`area pertinenziale e la costruzione principale siano censite catastalmente in modo distinto. Il tributo non puo` essere richiesto per l`assenza di accorpamento  dell`area al contiguo fabbricato, ancorche` costituenti unita` catastali separate.

Secondo la Cassazione, non ci si puo` sottrarre all`obbligo di denuncia «ogni volta che nella situazione possessoria del contribuente s`introduca una modificazione.

Se il contribuente non ha affermato la sua pertinenzialita` in via di specialita`, vuol dire che egli ha voluto lasciarlo nella sua condizione di area fabbricabile, corrispondentemente alla regola generale». 

E’ quindi tenuto a comunicare al Comune che un`area e` destinata a pertinenza del fabbricato sia nella denuncia originaria sia, qualora abbia omesso questa indicazione, in una successiva dichiarazione di variazione, che puo` essere presentata in qualsiasi momento.

L`articolo 10 del Dlgs 504/1992 dispone che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell`imposta dovuta.

La Cassazione non tiene pero` conto che si viene a creare una disparita` di trattamento:  il contribuente che decide di accorpare catastalmente area e fabbricato e` tenuto a pagare l`Ici in misura maggiore (la rendita e` piu` elevata) rispetto a chi invece fa una scelta diversa.
 
Fonti: Ance e il Sole 24 Ore

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