Norme Tecniche prevenzione incendi: le aree a rischio specifico

Le nuove Norme Tecniche in materia di prevenzione antincendio (entrate in vigore poche settimane fa) introducono rilevanti novità nell’ordinamento. Il testo del decreto 3 agosto 2015, frutto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero dell’Interno, introduce anche le aree a rischio specifico: tali aree, definite tra le regole tecniche verticali, vengono individuate dal progettista sulla base dei seguenti criteri:
– aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili o infiammabili in quantità significative;
– aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione;
– aree in cui vi è presenza di impianti o componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (ad esempio impianti aeraulici o trasformazione elettrica, ecc.);
– aree con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto.

Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all’attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

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Ai fini dell’applicazione del decreto 3 agosto 2015, eventuali attività inserite nell’attività principale non sono di norma considerate aree a rischio specifico, ma sono progettate secondo le regole tecniche applicabili. In relazione alle risultanze della valutazione del rischio di incendio ed alle caratteristiche delle aree a rischio specifico, il progettista valuta almeno le seguenti misure:
– inserimento delle aree a rischio specifico in compartimento antincendio autonomo, interposizione diù distanze di separazione, riduzione delle superfici lorde di compartimento, ubicazione fuori terra o su piani poco profondi;
– installazione di impianti di controllo o estinzione dell’incendio con livello di prestazione non inferiore a II;
– installazione di un impianto IRAI con livello di prestazione III;
– predisposizione di sistemi per il controllo fumi e calore con livello di prestazione non inferiore a II;
– predisposizione di idonee misure di gestione della sicurezza antincendio;
– effettuazione della valutazione del rischio di esplosione.

Nel caso di compartimentazione multipiano dell’attività, le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimento autonomo.

Va detto che le nuove Norme Tecniche possiedono, in tale direzione, il merito di indicare agli operatori i capisaldi all’interno dei quali una analisi prestazionale di tipo “preconfezionato” o “ingegneristica” può essere ragionevolmente condotta. Proprio per orientarsi all’interno delle novità in apportate dal decreto 3 agosto 2015 e comprendere tale visione, Maggioli Editore consiglia il pratico e-book Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015: un’agile guida di aggiornamento capace di analizzare punto per punto il nuovo decreto ministeriale firmata dall’Ingegner A.M. Lommano

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