NTC: guida al nuovo testo completo

Decreto Ministero delle infrastrutture 14/1/2008
Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
(Supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2007)

Entrerà in vigore il 5 marzo 2008 pubblicato.
Alla fine dell’articolo 1 viene precisato che “Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005” e, quindi, a partire dal 5 marzo 2008 le norme di cui al D.M. saranno sostituite da quelle di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
Per l’anno 2008,  ma solo fino al 5 marzo, in riferimento a quanto previsto nell’attuale formulazione dell’articolo 20 del decreto-legge n. Dopo il 5 marzo, oltre al nuovo decreto 14/1/2008 che sostituisce quello del 14/9/2005, si dovrebbe potere continuare a fare riferimento ai D.M. del 1996.
E’ stata rinviata al 23 marzo prossimo l’approvazione della Circolare di applicazione delle nuove Norme tecniche delle costruzioni.
L ‘esame ed approvazione della Circolare applicativa delle Norme tecniche delle costruzioni da parte dell’assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, risulta rinviata di circa un mese e cioè al 23 marzo. La Circolare dovrà essere firmata dal Ministro delle Infrastrutture ed infine pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e ciò comporta un ulteriore sfasamento temporale di circa un mese.

L’applicazione delle nuove Norme tecniche delle costruzioni, per alcune situazioni che sembrano trovare soluzione con la Circolare (ad esempio le strutture prefabbricate), risulterebbe quindi non immediata dal 5 marzo (decorrenza dei 30 gg dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

Il Decreto è composto di due articoli (l’articolo 1 riporta l’approvazione delle NTC, l’articolo 2 la loro entrata in vigore) e di un allegato tecnico.

Di seguito la suddivisione in capitoli dell’allegato:

Premessa e oggetto
Sicurezza e prestazioni attese
Le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, collaudate e soggette a manutenzione in modo da consentirne l’utlizzazione in forma economicamente sostenibile e con un livello di sicurezza previsto dalle norme tecniche stesse. Si parla di sicurezza nei confronti degli stati limite, cioè della capacità di evitare crolli; di sicurezza nei confronti di stati limte di esercizio, ciè della capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni d’esercizio; di robustezza nei confronti di azioni eccezionali, la capactà di evitare danni sproporzionati rispetto all’entità delle cause innescanti.

Azioni sulle costruzioni
Vengono definiti in questo capitolo i carichi, nominali e/o caratterstici, relativi a costruzioni per uso civile o industriale. Gli elaborati progettuali devono espressamente indicare descrizione e definizione dei carichi.
Vengono inoltre trattate problematiche di azione sismica sulla costruzione, di azioni del vento, della neve, della temperatura e di azioni eccezionali, quali incendi, esplosioni o urti.

Costruzioni civili e industriali
Il capitolo è suddiviso in: costruzioni di calcestruzzo, in acciaio, costruzioni composte di acciaio-calcestruzzo, costruzioni in legno, in muratura. L’ultimo paragrafo è dedicato alle costruzioni realizzate con altri materiali.

Ponti
Ponti stradali e ferroviari.

Progettazione geotecnica
Dispone regole e prescrizioni generali, l’articolazione del progetto, tratta della stabilità dei pendii naturali e delle opere di fondazione.
Opere di sostegno, tiranti di ancoraggio, opere in sotterraneo, opere di materiali sciolti e fronti di scavo, miglioramento e rinforzo dei terreni e delle rocce, consolidamento geotecnico di opere esistenti, discariche controllate di rifiuti e depositi di inerti e fattibilità di opere su grandi aree.

Progettazione per azioni sismiche
Il capitolo disciplina la progettazione e la costruzione delle nuove soggette anche all’azione sismica. Le indicazioni non sono sostitutive di quelle dei capitoli 4, 5 e 6, ma aggiuntive. Occorre fare riferimento anche ai capitoli 2 e 3.

Costruzioni esistenti
Vengono definiti i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli interventi sulle costruzioni già esistenti.

Collaudo statico
Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante. Va eseguito, tranne alcuni casi particolari, in corso d’opera, nel momento in cui vengono realizzati quegli elementi dell’opera che diventano non più ispezionabili con il proseguire della costruzione.

Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
L’esposizione deve essere chiara, completa e precisa nella definizione dell’intervento da realizzare. Calcolo strutturale, materiali, elaborati grafici, piano di manutenzione della parte strutturale, risultati sperimentali sono i punti che la relazione deve toccare e approfondire.

Materiali e prodotti per uso strutturale
Vengono indicati tutti i requisiti cui devono rispondere i materiali e i prodotti per uso strutturale. Devono essere identificati e qualificati dal produttore, e accettati dal Direttore dei lavori.

Riferimenti tecnici
Il capitolo conclusivo riporta i documenti ritenuti coerenti con i principi base delle NTC appena illustrate (Eurocodici, Norme UNI EN); vengono inoltre riportati i documenti che costituiscono riferimenti validi in mancanza di specifiche indicazioni (Istruzioni del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici, Linee Guida del Ministero dei Beni Culturali, Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche).

Come comunicato sopra e nella notizia del 12/02 molte Regioni hanno bloccato le autorizzazioni per i progetti redatti ai sensi dei decreti ministeriali del 1996: la Regione Campania ha disposto che non possono essere depositati progetti redatti in base alla normativa di cui al DM 16/01/96.
Gli Ingegneri campani contestano il fatto che la Regione non ha indicato che i progetti dovrebbero essere redatti in conformità del D.M. del settembre 2005; il decreto 2006 è infatti inapplicabile, è oggetto di revisione e momentaneamente sospeso. Pertanto, per poter effettuare il deposito, i calcoli dovrebbero essere redatti nel rispetto di norme sospese e superate (DM 2005) oppure non ancora vigenti.

A sostegno dei DM del 1996, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nel Parere n. 5677 dell’1.2.2008, ha dato interpretazione dell’art. 20 del DL 248/2007: i decreti del 1996, e del DM 2005, sono efficaci, e il professionista può scegliere.

In base a questo Parere, la Regione Basilicata (per evitare il blocco degli adempimenti connessi alle autorizzazioni e al deposito dei calcoli per la costruzione di edifici pubblici e privati, e in attesa di una presa di posizione del Ministero delle Infrastrutture) ha dichiarato applicabili le vecchie norme tecniche di attuazione di cui alle leggi 1086/71 e 64/74 ed in particolare i Decreti Ministeriali del 9 e 16 gennaio 1996.

 

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