Obbligo di previsione dei posti auto nelle nuove costruzioni

di LIVIO BOIERO

Un condominio impugnava avanti al competente TAR la concessione edilizia rilasciata dal Comune – ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122 – in favore di un cittadino per la  di proprietà del richiedente.
Il TAR però respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Il Condominio ha  successivamente interposto appello contro la sentenza e, dopo avere esposto la situazione dei luoghi e le censure proposte nel primo grado di giudizio, ha dedotto una serie di  motivi di censura.
Per la parte che qui interessa,  giova richiamare i seguenti:
a)difetto del carattere di pertinenzialità delle autorimesse. La persona che ha realizzato i lavori  sarebbe stata  proprietaria di due appartamenti e già di un box; dunque l’intervento contestato avrebbe portato  le autorimesse disponibili a tre, non rispettando il necessario requisito della pertinenzialità. La tesi del primo giudice (non sarebbe esistita  alcuna preclusione normativa in tal senso)  avrebbe contrastato  con la ratio dell’art. 9 della  legge n. 122 del 1989 e con l’art. 817 c.c., perché non sarebbe sussistito  il rapporto di servizio o ornamento con la cosa principale.
b) nuovamente violazione dell’art. 9. L’opera sarebbe stata eseguita distruggendo un muro condominiale, senza che tale attività fosse stata deliberata dall’assemblea, e occupando illegittimamente porzioni di suolo condominiale. Sarebbe mancata  peraltro  l’effettiva proprietà del suolo e il Comune avrebbe omesso le necessarie verifiche. Da ciò ne sarebbe derivata l’illegittimità del titolo assentito, anche in relazione al disposto dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che attribuisce la legittimazione al rilascio del permesso di costruire solo “al proprietario dell’immobile o a che abbia titolo per richiederlo”.
Con sentenza n. 3330/2016  il Consiglio di Stato ha ritenuto tutti i  motivi – espressi nel  ricorso  principale e  in quello incidentale –  infondati.
Occorre preliminarmente rammentare che  l’art. 9 della  legge n. 122 del 1989 non postula  l’identità della proprietà dell’appartamento e dell’autorimessa pertinenziale (cfr. Cons. Stato,  sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 539) e richiede solo che il parcheggio sia realizzato nello stesso fabbricato ove sono situate le unità immobiliari di cui il parcheggio costituisce pertinenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3672; sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 735). La ratio di tale assunto si spiega tenendo a mente l’interesse pubblico – la decongestione dei parcheggi di autovetture in superficie-  che la disposizione persegue in via primaria.
I giudici di Palazzo Spada hanno considerato priva di rilievo la circostanza che il titolare delle concessioni  potesse  essere proprietario di un terzo box nel medesimo compendio immobiliare. L’affermazione del T.A.R. – “non esservi cioè nella legge alcuna preclusione in tal senso” – è valida  con la precisazione che l’art. 9, disposizione di carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4234), consente la realizzazione di una sola autorimessa legata da quel particolare vincolo pertinenziale alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. civ., sez. II, 3 febbraio 2012, n. 1664), ma non impedisce affatto la proprietà o la disponibilità di altre rimesse c.d. a “utilizzazione e a circolazione libera”.

Nuove costruzioni: l’obbligo della realizzazione dei box nella legislazione italiana

La speciale normativa urbanistica ha prescritto, sino ad un certo punto, la destinazione obbligatoria di appositi spazi a parcheggi nei condomini, ponendo un vero e proprio vincolo pubblicistico di destinazione e stabilendo contemporaneamente un nesso pertinenziale tra tali spazi ed il singolo appartamento. Successivamente,  però, il legislatore ha cambiato decisamente rotta optando per la libera circolazione di tali spazi, abolendo così ogni vincolo al riguardo.

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