Ordine di demolizione di immobile sottoposto a sequestro

di MARIO PETRULLI

Qualche mese addietro il Consiglio di Stato, con la sent. 17 maggio 2017 n. 315 era intervenuto sulla delicata problematica dell’esecuzione di un ordine di demolizione di un immobile abusivo sottoposto a sequestro, affermato in modo innovativo che tale ordine non poteva considerarsi cogente per il destinatario proprio in virtù dell’esistenza del sequestro e, quindi, in ragione della non disponibilità dell’immobile in capo al suddetto destinatario.
In questi giorni, però, i giudici di Palazzo Spada non hanno confermato tale novità ed hanno ribadito l’opposto orientamento: infatti, con la sent. 27 luglio 2017 n. 3728, la sez. IV del Consiglio di Stato, evidenziando l’autonomia del procedimento amministrativo edilizio dalle vicende del giudizio penale, ha affermato che il sequestro penale delle opere oggetto del provvedimento di demolizione non incide sulla validità o sull’efficacia dello stesso e conseguentemente sul provvedimento che accerta la sua inottemperanza.
In sostanza, la pendenza del sequestro è irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione e della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori emanati secondo la tassonomia stabilita dall’art. 31 t.u. edilizia (ordine di demolizione, accertamento dell’inottemperanza, acquisizione gratuita del sedime e delle opere)(3), che conduce, inoltre, al corollario processuale della non autonoma impugnabilità dei provvedimenti successivi all’ordine di demolizione in caso di mancata contestazione di quest’ultimo.

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