Ordine di demolizione di un immobile abusivo oggetto di sequestro penale

Risulta invalido, e, comunque, inefficace, l’ordine di demolizione, e i conseguenti provvedimenti sanzionatori, di un immobile abusivo colpito da sequestro penale ex art. 31, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, Sez. VI, attraverso la sentenza 17 maggio 2017, n. 2337 in materia di ordine di demolizione di un immobile abusivo oggetto di sequestro penale.

Ordine di demolizione di un immobile abusivo: la pronuncia del Consiglio di Stato

La Sezione ha dato atto che l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, sia amministrativo (cfr. ex multis Cons. St., sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283), che penale (Cass. pen., sez. III, 14 gennaio 2009, n. 9186), ritiene irrilevante la pendenza di un sequestro, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, della sua eseguibilità e, quindi, della validità dei conseguenti provvedimenti sanzionatori, sulla base della non qualificabilità della misura cautelare reale quale impedimento assoluto all’attuazione dell’ingiunzione, in ragione della possibilità, per il destinatario dell’ordine, di ottenere il dissequestro del bene ai sensi dell’art.85 disp. att. c.p.p.
Da tale orientamento la Sezione si è però motivatamente discostata per una serie di ragioni.

Una sentenza in contrasto con l’orientamento prevalente

La prima argomentazione si fonda sul fatto che l’ordine di demolizione di un immobile colpito da un sequestro penale dovrebbe essere ritenuto affetto dal vizio di nullità, ai sensi dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241 (in relazione agli artt. 1346 e 1418 c.c.), e, quindi, radicalmente inefficace, per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, tale dovendo intendersi la possibilità giuridica dell’oggetto del comando. L’ordine di una condotta giuridicamente impossibile si rivela privo di un elemento essenziale e, come tale, affetto da invalidità radicale, e, in ogni caso, inidoneo a produrre qualsivoglia effetto di diritto.
A tale conclusione si ritiene potersi pervenire con riguardo ai casi in cui – come in quello di specie – l’ordine di demolizione (o di riduzione in pristino stato) sia stato adottato nella vigenza di un sequestro penale.
Pertanto, contrastando l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, il Consiglio di Stato ha affermato che l’ordine di demolizione di un immobile colpito da sequestro  penale “dovrebbe essere affetto dal vizio di nullità” e quindi radicalmente inefficace per l’assenza di un elemento essenziale dell’atto, ovverosia la “possibilità giuridica dell’oggetto di comando”.

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