Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

La sospensione dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in presenza di inadempimento del beneficiario, derivante dalla notifica di cartelle di pagamento di importi almeno pari a 10.000 euro, non opera per i pagamenti disposti tra Pubbliche Amministrazioni o a favore di societa`a totale partecipazione pubblica (es. fondi erogati dalla Regione al Comune per finanziare la realizzazione di opere pubbliche).

Inoltre, qualora il beneficiario abbia impugnato la cartella di pagamento in sede giurisdizionale, la norma sul blocco dei pagamenti non opera se il giudice, su richiesta del contribuente, ha emanato ordinanza di sospensione della medesima cartella.

Questi sono alcuni dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell`Economia e delle Finanze, con la Circolare n.22 del 29 luglio 2008, con la quale vengono affrontate alcune delle principali questioni relative alle disposizioni contenute nell`art.48bis del D.P.R. 602/1973.

Tale articolo prevede che le Pubbliche Amministrazioni (e le societa` a prevalente partecipazione pubblica) possano sospendere i pagamenti, per importi superiori a 10.000 euro, nell`ipotesi in cui il beneficiario risulti inadempiente rispetto all`obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu` cartelle esattoriali, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, le cui norme attuative sono state individuate dal D.M. 18 gennaio 2008 n.40, in vigore dal 29 marzo 2008.

Fonte: www.ance.it

 

 

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