Perequazione urbanistica: ribaltata la sentenza del TAR Lazio

Per il Tar Lazio l`istituto della perequazione adottato dal Comune di Roma non era conforme alla legislazione vigente e contrastava con i principi costituzionali in materia di proprieta` e di legalita` dell`azione amministrativa non rinvenendo allo stato attuale alcuna disciplina, di fonte legislativa, che autorizzi una riserva di proprieta` fondiaria alla mano pubblica in assenza di specifica normativa primaria e al di fuori delle garanzie previste dall`art. 42 della Carta Costituzionale.

Altra censura rilevata dai giudici di primo grado aveva, poi, riguardato l`imposizione da parte dell`amministrazione comunale di contributi straordinari diversi da quelli generalmente previsti in ambito urbanistico in quanto contrastanti con il principio di legalita` ossia con l`art. 23 della Costituzione secondo cui “nessuna prestazione puo` essere imposta se non in base alla legge“.

Il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli proposti dalle amministrazioni pubbliche, ha ribaltato integralmente la sentenza del Tar Lazio legittimando le modalita` adottate dal Comune di Roma sulla perequazione. (sentenza 4545/2010)

Secondo i giudici di Palazzo Spada la disciplina perequativa del PRG di Roma si regge su due pilastri fondamentali: da un lato, la potesta` conformativa del territorio di cui l`Amministrazione e` titolare nell`esercizio della propria attivita` di pianificazione; dall`altro la possibilita` di ricorrere a modelli privatistici e consensuali per il perseguimento di finalita` di interesse pubblico.

Si legge nella sentenza che “l`operazione condotta dal Comune di Roma attraverso i meccanismi perequativi connessi all`attribuzione de futuro ai suoli di una cubatura aggiuntiva, lungi dal costituire un anomalo ibrido tra conformazione e espropriazione, rientri a pieno titolo nel legittimo esercizio della potesta` pianificatoria e conformativa del territorio (…)“.

L`Amministrazione, secondo il Consiglio di Stato, ha proceduto prima all`assegnazione a ciascuna zona di un proprio indice di edificabilita` e poi ha posto le basi per possibili incrementi futuri della cubatura edificabile, predisponendo i meccanismi con i quali questa potra` essere riconosciuta ai vari suoli in ragione della loro zonizzazione e tipologia e lasciando ai proprietari interessati la facolta` di avvalersi o meno dei relativi incentivi.

E proprio la natura “facoltativa” degli istituti perequativi, nel senso che la loro applicazione e` rimessa ad una libera scelta degli interessati, ha fatto escludere che dagli stessi possa ravvisarsi una forzosa ablazione della proprieta` nonche`, nel caso del contributo straordinario, che si tratti di prestazione patrimoniale imposta in violazione della riserva di legge ex art. 23 Cost.

Piu` in generale il Consiglio di Stato ha ritenuto di rinvenire la copertura “normativa“ dell`istituto della perequazione nel combinato disposto degli artt. 1, comma 1 bis e 11 della L. 241/90 ossia nella possibilita` di ricorrere agli strumenti convenzionali per il perseguimento delle finalita` perequative.

Fonte: www.ance.it

 

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