Permesso di costruire condizionato e natura vincolata

di MARIO PETRULLI

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 18 dicembre 2017 n. 1452, deve escludersi che la natura vincolata del titolo edilizio costituisca elemento insuperabilmente ostativo al fine di imporre modalità esecutive, di ordine essenzialmente tecnico, per adeguare il progetto a determinate esigenze, anche prettamente estetiche e/o di decoro. Ciò significa che nel nostro ordinamento è configurabile il rilascio del permesso di costruire “condizionato”, quale strumento idoneo a consentire un equilibrato contemperamento dell’interesse pubblico al pieno rispetto della normativa urbanistica con l’interesse privato alla rapidità ed efficienza della pubblica Amministrazione. Più precisamente:

  • in base al principio di buona amministrazione, quando un progetto edilizio presenta elementi ostativi alla sua approvazione di modesta rilevanza e tali da poter essere individuati e corretti o attraverso la modifica del progetto o il meccanismo della concessio ne condizionata, il sindaco non deve negare il titolo richiesto ma deve invitare l’interessato a modificare il progetto o rilasciare la concessione sub condicione, “in tal modo tutelando sia l’interesse pubblico al pieno rispetto della normativa urbanistica, sia l’interesse privato alla rapidità ed efficienza della pubblica amministrazione” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 25.10.2006, n. 1960)”;
  •  “se alla semplice alternativa approvare/non approvare si aggiunge, infatti, anche la possibilità di approvare con prescrizioni, si ampliano i poteri conformativi dell’Amministrazione che ha la possibilità in questo modo di modellare meglio la propria decisione alle particolarità del caso di specie”…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO QUI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico