Permesso di costruire: la decadenza per mancato inizio lavori

Una interessante pronuncia del TAR Campania (Sez. I, Salerno, sent. 24 febbraio 2016, n. 448) delinea alcuni margini di chiarimento disciplinare in merito al sempre attuale tema della decadenza del permesso di costruire. Nel caso di specie emergeva una decadenza per mancato inizio dei lavori entro l’anno.

Il Comune dichiarava infatti tale tipologia di decadenza, e contestualmente il titolare del permesso contestava il provvedimento dell’amministrazione sostenendo che i lavori effettuati, consistenti nella chiusura del vano scala che dal piano seminterrato conduceva al piano sottotetto, nella chiusura dei vani finestra al piano seminterrato (tale da rendere l’attuale piano seminterrato un volume tecnico inaccessibile e nello svuotamento, mediante rimozione di mobili e suppellettili, dai vani abitativi posti al piano rialzato, al fine di utilizzare quest’ultimo come deposito agricolo e box auto, nonché l’apposizione di terreno vegetale nella parte retrostante del fabbricato per un’altezza di circa 1 metro lungo tutto un lato) rappresentassero comunque un serio intento costruttivo.

Da che parte sta la ragione in tale circostanza? Il TAR salernitano ha dato ragione al Comune, sostenendo che secondo la giurisprudenza, “l’accertamento dell’avvenuto inizio dei lavori entro l’anno dal rilascio del permesso di costruire, necessario a evitarne la decadenza, è questione di fatto, da valutarsi caso per caso, onde accertare che l’avvio delle opere sia effettivo, e non volto al solo scopo di evitare la perdita di efficacia del titolo abilitativo”: in questo senso, secondo i giudici amministrativi, le opere realizzate non assurgono a un livello tale da costituire un effettivo e concreto inizio dei lavori.

Una corposa giurisprudenza ha nel tempo enucleato diverse fattispecie esemplificative che contribuiscono a delineare i confini delle attività che rientrano della manifestazione di un serio intento costruttivo: ad esempio è stato sostenuto (TAR Latina 19 luglio 2010, n. 1170) che “le opere di sbancamento, di sottofondazione e di perimetrazione non sono sufficienti ad integrare il requisito dell’avvio dei lavori, che deve comunque avvenire entro un anno dal rilascio della concessione edilizia, mentre i medesimi lavori devono terminare, a pena di decadenza della concessione, entro tre anni”.

Per una puntuale rassegna giurisprudenziale in materia corredata dal commento tecnico dei nostri esperti suggeriamo la lettura del quesito risolto intitolato Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori entro l’anno.

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