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Privacy, recinzioni e titolo edilizio
Il proprietario: installa, per ragioni di tutela della privacy e della riservatezza data la natura collinare del terreno, dei pannelli di policarbonato rimovibili, alti circa m. 0,90, fissati mediante viti su paletti di ferro per un lunghezza di m. 10,00, collocati all’interno della recinzione preesistente e, sul lato ovest, un telo a mo’ di tappeto erboso alto m. 2,00 e lungo m. 23, sostenuto da paletti zincati posti sul terreno a distanza di m. 0,20 dalla recinzione di confine; ritiene tali opere qualificabili come recinzioni aventi la finalità di garantire la privacy della propria abitazione e, conseguentemente, eseguibili senza titolo edilizio.
Il Comune: ritiene abusive le suddette opere perché realizzate senza il preventivo rilascio del permesso di costruire e/o della DIA; conseguentemente, ordina la demolizione.
La risposta esatta: le opere in questione sono da ritenere qualificabili come particolari modalità di recinzioni e, conseguentemente, eseguibili con la presentazione della DIA, come ricordato dalla giurisprudenza nella sent. n. 38 del 18 gennaio 2012 del TAR Calabria, sez. I Catanzaro.
Secondo i giudici, infatti, tali opere “costituite da pannelli in policarbonato facilmente rimovibili, fissati mediante viti su paletti in ferro e, sul lato ovest, da un telo sostenuto da paletti zincati, possono essere qualificate come recinzione […] per quanto la funzione ad esse assegnata sembra essere solamente quella di garantire la riservatezza e la privacy dell’abitazione del ricorrente”.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la valutazione in ordine alla necessità del permesso di costruire per la realizzazione di opere di recinzione va effettuata sulla scorta dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione; in base a tale criterio, dunque, non è necessario il permesso per costruire per modeste recinzioni di fondi rustici senza opere murarie, cioè, ad esempio, per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, in quanto entro tali limiti la recinzione rientra solo tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo ius excludendi alios o comunque la delimitazione e l'assetto delle singole proprietà; occorre, invece, il permesso, quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, incidendo esso in modo permanente e non precario sull'assetto edilizio del territorio. Per la posa in opera di una semplice recinzione con paletti in ferro, non infissi in muratura nel terreno, non è, dunque, necessaria alcuna richiesta di provvedimento concessorio, trattandosi di installazione precaria che non incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio.
L'intervento in questione, piuttosto, rientra nella portata residuale degli interventi realizzabili con il regime semplificato della D.I.A. ex art. 22 del Testo Unico dell’Edilizia (1), la cui mancanza non è sanzionabile con la rimozione o la demolizione, previste dall'art. 31 T.U. per l'esecuzione di interventi in assenza del permesso di costruire, o in totale difformità del medesimo ovvero con variazioni essenziali, ma con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal successivo art. 37 per l'esecuzione di interventi in assenza della prescritta denuncia di inizio di attività (2).
Alla luce di quanto esposto e considerata la tipologia delle opere in discussione, il Comune non avrebbe potuto adottare un ordine di demolizione delle stesse.
Note
(1) DPR n. 380/2001.
(2) Cfr. TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. n. 95 del 14 gennaio 2010; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 950 del 15 febbraio 2010; TAR Lazio, sez. II Roma, sent. n. 8644 dell’11 settembre 2009; TAR Campania, sez. VIII Napoli, sent. n. 1151 del 27 febbraio 2009; TAR Calabria, sez. II Catanzaro, sent. n. 407 del 24 aprile 2006.

















