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L'ingegnere junior e la progettazione di un'opera da realizzare in zona sismica

Il professionista ingegnere junior: presenta al Comune un progetto per la realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazione rurale in zona sismica

Il Comune: ritiene che la progettazione di un’opera da realizzare in zona sismica non possa rientrare nelle competenze dell’ingegnere junior e rifiuta il progetto

Chi ha ragione: la posizione del Comune non è corretta ed ha ragione il professionista ingegnere junior, come ricordato recentemente dal Consiglio di Stato (sez. IV) nella sent. n. 686 del 9 febbraio 2012.

In primo luogo, infatti, nessuna norma del DPR 5 giugno 2001 n. 328 (1) (che individua le competenze degli iscritti alle sez. A e B degli architetti e deli ingegneri) riporta una preclusione, per i professionisti juniores, per le costruzioni insistenti in area sismica.

In secondo luogo, l’art. 46 (2) del suddetto DPR, nel disciplinare le competenze della figura professionale dell’ingegnere, riconosce la competenza degli ingegneri iscritti nella sez. B per quanto attiene, fra l’altro, “la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate”.

Conseguentemente, secondo il Consiglio di Stato, ritenere che in nessun caso il professionista junior possa progettare una costruzione in zona sismica significherebbe “introdurre un divieto non espressamente previsto ex lege”; invece, senza sottacere la specificità della progettazione in zona sismica e tenuto conto del criterio legittimante previsto ex lege - “costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate” -, non può essere aprioristicamente esclusa sempre e comunque la competenza dell’ingegnere junior per la progettazione in zona sismica, dovendosi verificare, caso per caso, l’opera in concreto prevista, le metodologie di calcolo utilizzate e la gradualità del rischio sismico.

In concreto, perciò, di volta in volta, per ogni singolo progetto presentato, sarà necessaria una motivazione a favore o a sfavore della competenza progettuale dell’ingegnere junior per l’opera da realizzare in zona sismica: compito e valutazione che spetterà, ovviamente, al Comune.

La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta una novità: infatti, in precedenza, nella sent. n. 2795/2010 del TAR Calabria, sez. I Catanzaro, era stata negata a priori qualunque competenza agli ingegneri juniores per la costruzioni in zona sismica, secondo il seguente schema argomentale:
a) l’art. 16 e 46 del d.p.r. n. 328/2001, nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores, fanno riferimento, tra l’altro, alla “progettazione di costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate”;
b) tale espressione deve ragionevolmente intendersi, nel suo complesso, nel senso che l’architetto e l’ingegnere juniores non sono mai chiamati a risolvere problemi di speciale complessità, nel senso che né l’opera da realizzare, né le metodologie da applicare possono risultare complesse;
c) le costruzioni in zona sismica, invece, devono sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro progettazione presuppone l’applicazione di metodologie e normative complesse e richiede una conoscenza avanzata dell’ingegneria strutturale e geotecnica;
d) a nulla rileva che per la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla progettazione in zona sismica esistano tecniche di costruzione consolidate dall’esperienza, poiché tale circostanza non inficia il fatto che la costruzione in zona sismica implichi pur sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e normativo;
e) in altri termini, l’opera realizzata in zona sismica non è mai semplice e le metodologie da applicare, in ragione della complessità tecnica e normativa della progettazione, non possono mai considerarsi “standardizzate”, cioè di routine, a dispetto del fatto che le soluzioni tecniche adottate possano essere consolidate dall’esperienza (ciò che accade anche per ponti o grattacieli, che nessuno, però, definirebbe opere che vengono realizzate “con l’uso di metodologie standardizzate”)”.

Note
(1) Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
(2) 1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
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