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Questo articolo è stato pubblicato nella categoria Puglia, letto 1325 volte , con i tag: edilizia puglia

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03/01/2012
Puglia, arriva il fascicolo del fabbricato
Obbligatorio per tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, dovrà contenere tutte le informazioni relative all'edificio con aggiornamento decennale

E' stato adottato dalla Giunta regionale pugliese il disegno di legge “in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni“.

“Non posso negare – ha detto l'assessore Amati – che l’accelerazione del procedimento preparatorio della proposta è stata generata dall’indignazione che direttamente ho avvertito durante le attività di soccorso compiute a Barletta lo scorso ottobre: per cui mi permetto di dedicare il lavoro compiuto alle cinque vittime dell’umana negligenza, imperizia ed imprudenza.”

Il disegno di legge istituisce il cosiddetto “fascicolo del fabbricato” e definisce le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni.

La legge si pone a tutela della pubblica e privata incolumità ed intende perseguire una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, nell’ottica della salvaguardia del regime di sicurezza e della qualità delle strutture e del buon governo del territorio.

Seguendo il principio di sussidiarietà tra Regione e Comuni, si propone di realizzare un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente e di adottare una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l’individuazione di modalità di attuazione che pervengano alla sensibilizzazione anche dei soggetti privati interessati.

Il fascicolo del fabbricato è istituito per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi.

Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.).

Per tutti i fabbricati esistenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta, a cura dei proprietari, una “Scheda informativa“, nella quale siano riportate informazioni che vanno dall’anno di costruzione al referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, al certificato di abitabilità, alla tipologia della struttura portante dell’edificio e degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili.

Anche in questo caso la scheda dovrà essere aggiornata ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso.

Sempre entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i Comuni raggrupperanno i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale, sulla base delle informazioni e delle conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo, e, entro lo stesso termine, predisporranno un cronoprogramma definito in base al livello di rischio, finalizzato alla sottoposizione dei fabbricati interessati a verifica obbligatoria della condizione statica.

Per quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico, dovranno essere predisposte, entro sei mesi, le schede di rilevamento, che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa riportati. In caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico, che riguardino in particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sarà necessario redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse.

“Come ogni legge prescrittiva che si rispetti – ha detto l’Assessore – abbiamo previsto un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere circa ogni inadempimento agli obblighi, perché le conseguenze dell’inadempimento attengono alla sospensione dell’agibilità dei fabbricati.” Sono infatti previste: una pena pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell’agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche.

Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora i comuni dovessero accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari. Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l’immediata demolizione da parte del comune con spese a carico del proprietario.

“È evidente – ha concluso Amati – che una simile severità non poteva tollerare un passaggio brusco dal niente al tutto della precauzione, per cui l’onerosità degli adempimenti richiesti si spiega con particolare forza sulle nuove costruzioni, mentre per il patrimonio immobiliare esistente abbiamo preferito forme lievi di ricognizione tecnica, limitati alla stabilità delle strutture, così da accompagnare negli anni questo moderno e civile processo di sicurezza. Il tutto nella speranza di non piangere altri morti.”

Fonte: Regione Puglia

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