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Questo articolo è stato pubblicato nella categoria Finanziaria 2010, letto 1093 volte , con i tag: edilizia residenziale, finanziaria 2010

08/01/2010
In vigore dal 1° gennaio la Finanziaria 2010
Rivalutazione delle aree private, proroga della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle abitazioni, IVA al 10% per gli interventi di manutenzione
E' stata pubblicata sulla Gezzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso la legge n.191 (Legge Finanziaria 2010)``, in vigore dal 1° gennaio 2010.
Diventa così definitiva la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree possedute da privati, nonche` la proroga della detrazione IRPEF del 36% per il recupero delle abitazioni, con la contestuale messa a regime dell`aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici residenziali.
Analizziamo punto per punto questi aspetti.
1)Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree possedute da privati
L`art.2, comma 229, della Legge n.191/2009 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree agricole ed edificabili (nonche` delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati), possedute, alla data del 1° gennaio 2010, da privati non esercenti attivita` commerciali, mediante il versamento, entro il 31 ottobre 2010, di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore rideterminato delle aree.
2)Abitazioni: proroga della detrazione del 36% e messa a regime dell`IVA al 10% per le manutenzioni
Con riferimento agli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, come auspicato dall`ANCE, l`art.2, commi 10-11, della Legge Finanziaria 2010, prevede:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero edilizio delle abitazioni - art.2, comma 10, lett. a -b;
- la proroga per un ulteriore anno della detrazione IRPEF del 36% per l`acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione (detrazione da calcolarsi sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare), riconosciuta in presenza di entrambe le seguenti condizioni - art.2, comma 10, lett. c:
a) gli interventi di recupero integrale del fabbricato devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
b) il rogito deve essere stipulato entro il 30 giugno 2013;
- la messa a regime dell`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni - art.2, comma 11.
Tale disposizione recepisce la Direttiva 2009/47/CE, con la quale l`Unione Europea ha autorizzato gli Stati membri ad applicare, in via permanente, aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi cd. ``ad alta intensita` di manodopera``, tra le quali, in Italia, rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni (di cui all`art.3, comma 1, lett.a-b, del D.P.R. 380/2001)
3)Proroga della detassazione dei contratti di produttivita` - art.2, c.156, lett.b e 157
Nell`ambito delle disposizioni relative al lavoro dipendente, l`art.2, commi 156, lett.b, e 157, prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2010, della detassazione dei premi di produttivita`, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nel 2009, a 35.000 euro, mediante l`applicazione di un`imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 10%.
In particolare, l`agevolazione riguarda le somme relative ad incrementi di produttivita`, innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa.
Per quanto riguarda i lavoratori del settore edile, si ricorda che, come chiarito dalla C.M. n.59/E/2008, l`agevolazione, con riferimento a tali premi di produttivita`, spetta, altresi`, per gli importi relativi al cd. ``elemento economico territoriale`` (E.E.T.), di cui all`art.38 del CCNL, a condizione che gli stessi costituiscano «un elemento retributivo erogato in corrispondenza di incrementi di produttivita`, innovazione, efficienza, ovvero per il conseguimento di elementi di competitivita` e redditivita` legati all`andamento economico dell`impresa».
4) Disposizioni in favore dell`Abruzzo - art.2, c. 198 e c.228
Viene prevista:
- l`introduzione, in via sperimentale per l`anno 2010, di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota pari al 20%, per il reddito derivante dalla locazione delle abitazioni situate nella provincia de L`Aquila - art.2, comma 228;
- la proroga, fino al mese di giugno 2010, del termine per la ripresa della riscossione dei tributi sospesi dal 6 aprile al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma, ed individuati ai sensi dell`art.2, comma 1, del DL 39/2009, convertito dalla legge 77/2009 - art.2, comma 198, lett. a.
5) Altre misure fiscali
Sono presenti involtre:
- disposizioni in materia di riduzione del 20% dell`acconto IRPEF riferito al periodo d`imposta 2009 - art.2, commi 6-8;
- applicazione di un`imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota agevolata del 5% (rispetto a quella ordinaria del 12,50% - cfr. D.Lgs. 239/1996) sugli interessi relativi agli strumenti finanziari con scadenza non inferiore a 18 mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attivita` d`impresa, ed emessi da banche per sostenere progetti d`investimento di piccole e medie imprese nel Mezzogiorno - art.2, commi 178- 180.
L`imposta si applica sugli interessi relativi ad un ammontare massimo di titoli pari a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore, a condizione che i medesimi non siano ceduti prima di 12 mesi dall`acquisto.
Le modalita` attuative dell`agevolazione saranno stabilite con un Decreto del Ministro dell`economia e delle finanze, sentite le competenti autorita` di vigilanza.
Fonte: Ance
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