Piano casa, il Governo impugna le leggi regionali

Dopo la Regione Basilcata (vedi news di ieri) anche Friuli Venezia Giulia, Lazio vedono impugnare le proprie leggi regionali sull’edilizia e la tutel del territorio da parte del Consiglio dei Ministri.

Per quel che riguarda la regione lucana il CdM, su proposta del Ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha intanto rinunciato all’impugnativa della legge n.31/2008 precedentemente impugnata per questioni attinenti alla tutela dell’Ambiente.

Il Governo ha quindi impugnato le seguenti leggi regionali:
Regione Friuli Venezia Giulia L.r.n. 16/2009 recante:  “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”.

La legge detta norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio. Pur avendo la regione Friuli Venezia Giulia competenza primaria in materia di urbanistica, essa ha competenza concorrente in materia di prevenzione e soccorso per calamità naturali, ed è priva di competenza in materia di tutela dell’ambiente.

Ciò premesso, sono illegittime le norme che  prevedono che la regione possa concedere deroghe all’osservanza delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche, in contrasto con la normativa statale vigente che attribuisce allo Stato  la possibilità di concedere tali deroghe.

La norma statale è finalizzata infatti alla tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, come affermato anche dalla Corte Costituzionale, quindi  al di là delle competenze riconosciute in via esclusiva alla regione Friuli Venezia Giulia in materia di urbanistica.

Un’altra disposizione poi  attribuisce al Comune la potestà di individuare le aree sicure/pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali, compito che, invece, ai sensi del codice dell’ambiente, spetta alle autorità di bacino.

Regione Lazio L.r.n.21/2009 recante: Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale.
La legge è risultata censurabile dal Governo – analogamente a quella della Basilicata nello scorso Consiglio dei Ministri – relativamente alle norme che prevedono l’istituzione obbligatoria di un  fascicolo di  fabbricato

Esse infatti, oltre a violare i principi degli art. 3 e 97 della Costituzione, contrasta anche con l’ art. 23. in cui è prevista una specifica riserva di legge sulle “prestazioni imposte”, con  gli  art. 41 e 42. relativi  ai diritti  di proprietà e di libertà di iniziativa economica e quindi anche con l’ art. 117, comma 2, lett. l) in relazione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Ciò a maggior ragione nel caso in esame, in cui il fascicolo di fabbricato è richiesto anche nelle ipotesi di edilizia residenziale pubblica. Infatti, l’aggravio dei costi che la predisposizione del fascicolo comporta per i privati è ancora più grave ove esso venga riferito al settore pubblico. […]

Fonte: Regioni

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