Planimetrie false allegate alla domanda di permesso di costruire

di MARIO PETRULLI

Per individuare correttamente il reato a cui va incontro il professionista tecnico che redige false planimetrie da allegare all’istanza di rilascio di un permesso di costruire è importante considerare qual è la funzione che le planimetrie rivestono nel procedimento finalizzato all’ottenimento del titolo edilizio.
Su tale aspetto la Corte di Cassazione penale (cfr., ad esempio, sez. III, sent. n. 15228 del 28 marzo 2017 e sez. V, sent. n. 15860 del 21 marzo 2006) ha affermato che le planimetrie presentate a corredo della richiesta di certificazioni o autorizzazioni, redatte, secondo le vigenti disposizioni, dall’esercente una professione necessitante speciale autorizzazione dello Stato, hanno natura di certificato, poiché assolvono la funzione di dare alla pubblica amministrazione una esatta informazione dello stato dei luoghi. Di conseguenza, il reato di cui deve rispondere il professionista tecnico è quello previsto dall’art. 481 c.p., rubricato Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, secondo cui “Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”.

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