Politica ambientale in Valle D’Aosta

Nella seduta dello scorso 5 dicembre la giunta regionale ha adottato la deliberazione: “Approvazione degli ulteriori criteri per individuare le componenti di costo della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani, nonché definizione dei criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto tramite compostaggio della frazione umida dei rifiuti in attuazione dell’articolo 11 della l.r. 31/2007.”

La deliberazione, in attuazione dell’art. 11, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), stabilisce, in conformità ai principi generali fissati all’articolo 238, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale):
1. gli ulteriori criteri per la definizione delle componenti dei costi per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani,
2. i criteri per l’applicazione delle agevolazioni a favore degli utenti domestici che effettuano il recupero diretto, tramite autocompostaggio, della frazione umida dei rifiuti urbani.

In particolare per quanto riguarda i criteri da adottare in Regione Valle d’Aosta e che attualmente devono far riferimento a quanto previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158, è stato deciso:
· costi operativi di gestione: rappresentati da tutti i costi necessari a garantire lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto e trattamento e smaltimento finale dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati, nonché per lo svolgimento delle attività di spazzamento e lavaggio delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico, ad eccezione di quelli riferiti allo spazzamento delle aree poste al di fuori delle zone di tipo A, residenziali e produttive, del PRGC, detratti gli introiti derivanti dagli accordi con il CONAI;
· costi comuni: rappresentati da tutti i costi amministrativi necessari ad assicurare il servizio, quali quelli per il personale delle amministrazioni, i costi di accertamento e riscossione delle tariffe, i costi del contenzioso, ecc.;
· costi per uso del capitale: devono essere assunti a riferimento gli ammortamenti tecnici. Possono, altresì, non essere conteggiati i costi conseguenti ad investimenti riferiti ad impianti o ad attività gestionali sperimentali o innovativi per i quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici o privati.

La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti (parte fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione (parte variabile).

La deliberazione intende riconoscere, per non aggravare la tariffa, la particolarità del territorio di montagna consentendo di non conteggiare, nei costi operativi quelli riferiti allo spazzamento delle aree poste al di fuori delle zone di tipo A (centri storici), e di quelle residenziali e produttive, del Piano regolatore comunale.

Nel caso dei costi per l’uso del capitale prevede la possibilità, al fine di premiare iniziative virtuose, di non conteggiare i costi conseguenti ad investimenti riferiti ad impianti o ad attività gestionali sperimentali o innovativi per i quali sono stati ottenuti finanziamenti pubblici o privati.

La seconda decisione assunta riguarda le iniziative volte al raggiungimento degli obiettivi di riduzione progressiva dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani biodegradabili (rappresentati dalla frazione organica e dal materiale cellulosico), secondo quanto previsto anche dal Piano regionale di gestione dei rifiuti (approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3188/XI, del 15 aprile 2003) .

Il compostaggio domestico viene infatti definito come modalità di intervento di riduzione dei rifiuti.
 
Le agevolazioni riconosciute alle famiglie che praticano il compostaggio domestico alle condizioni stabilite dalla deliberazione non possono essere superiori al 25 per cento della quota variabile dovuta dall’utente domestico.
La percentuale di agevolazione è stabilita dal sub-Ato con il Regolamento per la determinazione e l’applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti. In considerazione della quantità e della qualità del compost prodotto dagli utenti, il sub-Ato può individuare percentuali di agevolazioni da applicare diversificate.

Con questi atti concreti la Giunta avvia la fase attuativa della normativa regionale dando gli elementi tecnici alle autorità di sub-Ato per procedere con il proprio Piano e consentire il passaggio dalla tassa alla tariffa.

Con questo provvedimento si attua altresì la promozione del principio di riduzione dei rifiuti e la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle famiglie oltreché un concreto primo riconoscimento di tipo economico a coloro che si adoperano per la riduzione della produzione dei prezzi.

Fonte: www.regione.vda.it

 

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