Prefabbricati utilizzati per fini abitativi: sono opere precarie?

Può essere qualificata come opera precaria un prefabbricato utilizzato per scopi abitativi?

La risposta a questa domanda deve considerarsi negativa: a confermarlo è la recentissima sentenza del TAR Lazio, sez. Latina, 15 giugno 2016, n. 389, nella quale è stata ritenuta legittima l’ordinanza di demolizione, per mancanza del permesso di costruire, di “un prefabbricato in legno di circa mq. 30, con annessa veranda di mt. 6,00 X 1,50 circa, avente copertura in ondulina, di altezza da mt. 2,10 a mt. 2,30 circa, poggiato su ruote centrali e piedini in ferro sui lati alti circa cm. 50, il tutto poggiato su mattoni di cemento posti a secco con sabbia. Tale manufatto è tramezzato internamente in tre vani con bagno provvisto di sanitari e con cucina fornita di pensili, frigo e piano cottura”, allacciato alla rete idrica, a quella fognaria e a quella elettrica.

Come è noto, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (tra cui ad esempio, Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2010, n. 24241; TAR Lazio, Latina, Sez. I, 11 dicembre 2014, n. 1056), hanno natura di opere precarie le opere che, in disparte le loro modalità costruttive, risultino destinate a soddisfare esigenze contingenti, improvvise e transeunti e ad essere presto eliminate, con il corollario che neppure la facile amovibilità dei manufatti eseguiti basta, di per sé, a farli ritenere provvisti del carattere della precarietà.

Ancora recentemente la giurisprudenza ha precisato che, per l’accertamento del carattere precario o meno di una data opera, è necessario verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale, al cui soddisfacimento la stessa è destinata: possono, pertanto, dirsi di carattere precario solo le opere che (oltre ad essere agevolmente rimuovibili) siano funzionali a soddisfare un’esigenza obiettivamente temporanea, mentre non si possono considerare tali i manufatti che risultino destinati ad un utilizzo perdurante nel tempo (Consiglio di Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4850); anche la Cassazione penale (oltre al precedente indicato più sopra, cfr. Sez. III, 10 ottobre 2002, n. 38073) ha evidenziato che nella materia edilizia, al fine del riscontro del requisito della precarietà di un’opera, non sono rilevanti le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati e la rimovibilità più o meno agevole, bensì le esigenze temporanee a cui l’opera sia eventualmente destinata.

Da quanto esposto si ricava facilmente che, nel caso specifico, il prefabbricato non ha per nulla il carattere della precarietà, non essendo in alcun modo destinato a soddisfare esigenze temporanee e transeunti, né ad essere rapidamente rimossi: al contrario, la presenza degli allacci alla rete idrica, a quella fognante e a quella elettrica, dimostra senza ombra di dubbio che si tratta di manufatto stabile, destinato a soddisfare esigenze perduranti nel tempo. Ne discende la necessità del permesso di costruire, la cui mancanza rende pienamente legittimo l’ordine di demolizione.

Per una panoramica sulle opere precarie, con riferimenti normativi e giurisprudenziali, ricordiamo il recente e-book di Maggioli Editore dal titolo Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterno, curato dagli autori Antonella Mafrica e Mario Petrulli, da oggi disponibile anche nella raccolta Lavori edili: guida a permesso ed autorizzazioni

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