Procedura negoziata: i lavori analoghi non sono criterio di selezione

All’interno delle procedure negoziate la Stazione Appaltante non può invitare o valutare le imprese sulla base dei lavori analoghi svolti in precedenza perché è sufficiente la qualificazione Soa. A renderlo noto è l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso un parere di precontenzioso sollecitato dall’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili nei mesi scorsi.

Procedura negoziata: il parere dell’ANAC

La questione è sorta nel momento in cui alcune Stazioni Appaltanti, nella gestione di una procedura negoziata, hanno selezionato gli operatori da invitare in base all’espletamento di lavori analoghi a quelli da svolgere nell’appalto. L’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha ritenuto le richieste fatte dalle Stazioni  discriminatorie e contrarie al Codice Appalti e ha quindi chiesto all’ANAC un parere di precontenzioso.
L’Autorità ha spiegato che l’attestazione Soa è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle gare. Lo prevede il d.P.R.  207/2010, che resta in vigore, per un periodo transitorio, fino all’adozione di linee guida specifiche sulla qualificazione degli operatori economici.

Importo inferiore alle soglie comunitarie

Lo stesso principio affiora dalle linee guida ANAC in materia di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie: all’interno del documento dell’Anticorruzione si legge che “il possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale”.
La richiesta di altri requisiti, oltre all’attestazione Soa, per l’ANAC va pertanto considerata discriminatoria e contraria al principio della par condicio.

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