Progettazione in zona sismica e competenze dei geometri

Importante sentenza del T.A.R. Puglia sul tema delle competenze dei geometri in zona sismica, che, accogliendo il ricorso presentato dai Collegi dei geometri delle province pugliesi, ha annullato la circolare interpretativa emanata lo scorso luglio dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, avente come oggetto Competenze professionali della categoria dei geometri Chiarimenti.

In estrema sintesi, la circolare contestata forniva indicazioni sulla competenza della categoria professionale dei geometri a svolgere attività di progettazione di fabbricati ubicati in zona sismica.

Nello specifico, tenuto conto della necessità di verificare se le strutture ubicate in zona sismica siano in grado resistenti ai c.d. “stati limite”, e considerato che tali verifiche implicherebbero nozioni tecniche estranee al bagaglio culturale dei geometri, il provvedimento impugnato affermava che: “In definitiva, è ragionevole ritenere che la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica, può essere consentita per la esclusiva zona sismica 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza sui lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali …, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l’impiego di strutture in c.a. e in acciaio, a meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell’ambito di fabbricati agricoli e destinati all’industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità”.

Geometri – Regione Puglia 1-0
I combattivi geometri pugliesi, ricorrendo al giudice amministrativo hanno fatto notare come il provvedimento “non ha una funzione meramente “interpretativa” .

Infatti, da una parte esso introduce delle limitazioni oggettive alla attività di progettazione dei geometri, le quali non sono presenti nel testo delle leggi fondamentali di riferimento.

D’altra parte la circolare in esame si presenta come un provvedimento concretamente suscettibile di incidere nella sfera giuridica degli appartenenti alla categoria professionale dei geometri, segnatamente per il fatto che implica la impossibilità di approvare i progetti che, essendo stati redatti da geometri, non riguardino le opere che la circolare individua come le uniche che rientrano nella competenza dei suddetti professionisti”.

I giudici hanno dunque accolto il ricorso dei geometri, affermando che “la circolare impugnata, costituisce atto concretamente lesivo e, al contempo, atto di fatto modificativo dell’ordinamento giuridico vigente. In quanto tale è illegittima”.

Anche il T.A.R. Lombardia era intervenuto recentemente affermando che la redazione di un piano di lottizzazione richiede valutazioni complessive che non rientrano tra quelle dei geomtri (vedi anche il Caso Risolto del 18/10/2010 “Un geometra può predisporre un piano di lottizzazione?“)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News dal Network Tecnico