Proroga blocco sfratti fino al 28 giugno, il vademecum di Confedilizia

Blocco sfratti, arriva la possibilità della mini-sospensione per oltre 2mila inquilini che già in passato hanno usufruito di tale possibilità. Il blocco provvisorio è disciplinato dal Decreto Milleproroghe appena diventato legge dello Stato (la settimana scorsa al Senato) e Confedilizia ha deciso, attraverso un agile vademecum, di illustrare in maniera pratica come sia corretto misurarsi con questa nuova normativa. Ecco quindi alcuni consigli per affittuari e proprietari.

Chi riguarda la sospensione?
La sospensione, in primo luogo, va a toccare riguarda gli sfratti “per finita locazione di immobili abitativi”. Tale richiesta può essere presentata dagli inquilini con “reddito annuo lordo complessivo familiare” inferiore a 27mila euro, con over 65, malati terminali, invalidi oltre il 66% all’interno del nucleo familiare, senza “possesso” di altra abitazione adeguata nella regione di residenza. Inoltre i richiedenti devono aver già usufruito della proroga del blocco.

Leggi in proposito l’articolo Sfratti: il diritto alla casa riguarda tutti, anche i proprietari.

Quali Comuni?
Ma quanti sono i Comuni in cui si può fruire di tale possibilità? Ovviamente quelli in cui la proroga del blocco degli sfratti era già stata operata: si tratta di 870 tra capoluoghi, comuni confinanti con più di 10mila abitanti e comuni ad alta densità abitativa.

Fino a quando?
Il giudice competente dell’esecuzione, su richiesta della parte interessata, può disporre la sospensione fino al 28 giugno 2015, cioè fino al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe (convertito appunto lo scorso 28 febbraio).

Imposte dirette per i proprietari
Nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, limitatamente ai Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Di tali benefici fiscali non si terrà inoltre conto ai fini della determinazione della misura dell’acconto dell’Irpef dovuto per l’anno 2016.

Fonte: Ansa

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