Puglia: edilizia e ambiente

Finanziamento piano casa: utilizzo fondi
9.217.968 euro sono destinati dall’amministrazione regionale al recupero degli alloggi degli enti pubblici da concedere in locazione, inseriti nei programmi integrati di qualificazione delle periferie – PIRP.

La somma corrisponde ai fondi non utilizzati per il "Finanziamento straordinario piano casa", in applicazione della Legge regionale n. 20/2005.
Il provvedimento di Giunta è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.202 del 29 dicembre 2008.
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Limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani
E’ stata emanata la legge regionale n. 44 del 19 dicembre 2008 “Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio: limiti alle emissioni in atmosfera di policlorodibenzodiossina e policlorodibenzofurani”.

Le nuove norme si applicano ai processi termici dell’industria metallurgica, sviluppati all’interno di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 59/2005 e che sono fonti di emissione di policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), quali:
a) industria primaria del ferro e dell’acciaio;
b) industria secondaria del ferro e dell’acciaio;
c) industria primaria e secondaria dei metalli non ferrosi.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i gestori di impianti interessati, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo dei gas di scarico e presentarlo all’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA Puglia) per la relativa validazione. Gli oneri connessi all’esecuzione del predetto piano sono a totale carico dei soggetti gestori.

In caso di superamento dei limiti previsti, valutati sulla base del protocollo di Aarhus, l’ARPA Puglia provvede a darne immediata comunicazione alla Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia, che diffida il gestore dell’impianto che abbia determinato tale superamento a rientrare, entro sessanta giorni, nei limiti previsti.

Ove il gestore non adempia la diffida entro i termini assegnati, lo stesso è tenuto ad arrestare immediatamente l’esercizio dell’impianto, dandone comunicazione alla Regione Puglia, Servizi ecologia e sanità, alla provincia territorialmente competente, all’ARPA e all’azienda sanitaria locale (ASL). Le modalità di riattivazione sono definite in apposita conferenza di servizi solo a valle dell’individuazione e rimozione delle cause che hanno determinato il superamento dei valori limite.

La legge, dichiarata urgente, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008.

Fonte: www.regione.puglia.it

 

 

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