Rifiuti da attività estrattive: al via le nuove regole

Il decreto si applica esclusivamente ai rifiuti di estrazione derivanti dalle seguenti attivita`:
– prospezione o di ricerca;
– trattamento e ammasso di risorse minerali;
– sfruttamento delle cave.

In particolare, l`articolo 7 del decreto prevede che le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione non possano operare senza la preventiva autorizzazione rilasciata mediante conferenza di servizi. A tal fine deve essere presentata apposita domanda all`autorita` competente con allegato il progetto della struttura del deposito dei rifiuti di estrazione, la descrizione del sito, le garanzie finanziarie ai sensi dell`art. 14, nonche` il piano di gestione, volto a prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosita`, incentivare il recupero dei rifiuti di estrazione attraverso il riciclaggio, il riutilizzo o la bonifica degli stessi, nonche` assicurarne lo smaltimento a breve e lungo termine.

In caso di variazioni sostanziali nel funzionamento della struttura di deposito dei rifiuti dovra` essere modificato anche il Piano di gestione, che comunque deve essere riesaminato ogni cinque anni.

E` previsto, inoltre, un periodo transitorio per consentire l`adeguamento alle nuove disposizioni delle strutture a cui sia stata rilasciata un`autorizzazione ovvero siano gia` operative al 1° maggio 2008, queste:
– entro il 22 luglio 2009 dovranno predisporre il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento (art. 6 comma 6);
– entro il 1° maggio 2012 si dovranno conformare alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 117/2008 (art. 21 comma 1) ;
– entro il 1° maggio 2014 dovranno prestare le necessarie garanzie finanziarie, di cui all`art. 14 (art. 21 comma 1).

Fonte: www.ance.it

 

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